C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 18.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE Nr. 56 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CELTIC CAVRIAGO A.S.D. Avverso sanzione della perdita della gara per 0 a 3 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia pubblicata nel C.U. nr. 52 del 11/12/2024 Gara: Boys Casalgrande / Celtic Cavriago del 7 dicembre 2024

CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE

Nr. 56 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CELTIC CAVRIAGO A.S.D.

Avverso sanzione della perdita della gara per 0 a 3 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia pubblicata nel C.U. nr. 52 del 11/12/2024

Gara: Boys Casalgrande / Celtic Cavriago del 7 dicembre 2024

La società Celtic Cavriago ASD ha proposto un rituale e tempestivo reclamo avverso la decisone del Giudice Sportivo di Reggio Emilia che ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara alla squadra under 14 della stessa reclamante per essersi rifiutata, su invito del proprio allenatore, di proseguire la disputa della partita. Per motivare il proposto reclamo il Celtic Cavriago assume che la decisione di sospendere la gara sarebbe stata assunta dall’arbitro il quale avrebbe constatato che non esistevano più le condizioni di sicurezza per portare a termine l’incontro a causa del clima generato all’esterno del campo di gioco con aggressioni del pubblico locale ai genitori dei giovani calciatori, al loro allenatore e ai dirigenti del Celtic Cavriago presenti in panchina. Per le ragioni come sopra riassunte la società Celtic Cavriago chiede che venga annullata l’impugnata delibera e sia disposta la ripetizione della gara. La società Celtic Cavriago che nel reclamo non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione, ma ha depositato un’ulteriore memoria per meglio articolare la propria linea difensiva. Del pari non è presente la società cointeressata al reclamo, Boys Casalgrande, la quale pure non ha presentato memorie difensive nonostante sia stata debitamente notiziata del presente procedimento. Il reclamo non appare fondato e non può essere accolto perché la tesi difensiva del Celtic Cavriago è smentita dagli atti ufficiali dai quali risulta con chiarezza che al 25° minuto della ripresa l’allenatore della squadra Celtic Cavriago decideva di richiamare i proprio giocatori rifiutandosi di proseguire la partita. A quel punto l’arbitro prendeva atto dell’impossibilità di giungere al termine della gara e ne decideva la sospensione per abbandono della squadra ospite dal terreno di gioco. Per quanto precede la Corte ritiene che il Giudice sportivo di Reggio Emilia abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e altrettanto giustamente applicato gli articoli 10 CGS e 53 delle NOIF infliggendo alla società Celtic Cavriago la sanzione sportiva della gara per essersi rifiutata di concludere la partita.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma la delibera del Giudice Sportivo di Reggio Emilia Pone a carico della società Celtic Cavriago ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo

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