C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 04.12.2024 – Delibera – GARA: ATLETICO SPM CALCIO – MIRANDOLESE del 24/11/2024
GARA: ATLETICO SPM CALCIO – MIRANDOLESE del 24/11/2024
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 75 del 21/11/2024, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, della Soc. Atletico SPM Calcio con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Mirandolese utilizzato il calciatore Sig. Pozzetti Federico con ancora a proprio carico un residuo sanzione. In virtù di quanto precede, la Soc. Atletico SPM Calcio chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S.. In via pregiudiziale questo Giudice Sportivo ha rilevato che la società reclamante ha inviato il preannuncio alla controparte utilizzando l’email ordinaria e, quindi, non a mezzo pec, ovvero non rispettando le formalità richieste dagli artt. 67 (comma 1) e 49 (comma 4) del C.G.S. Verificato, quindi, che la Soc. Atletico SPM Calcio non ha rispettato le formalità richieste dagli artt. 67 (comma 1) e 49 (comma 4) del C.G.S . Lette anche le memorie difensive inviate dalla Soc. Mirandolese. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Soc. Atletico SPM Calcio e, pertanto, convalida la gara con il risultato così come conseguito sul campo, ovvero: ATLETICO SPM CALCIO – MIRANDOLESE UNITED CARPI 1 – 1 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Atletico SPM Calcio.