C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 04.12.2024 – Delibera – GARA: F.C. RONCOFREDDO 2003 – ASAR ACCADEMIA CALCIO del 23/11/2023
GARA: F.C. RONCOFREDDO 2003 - ASAR ACCADEMIA CALCIO del 23/11/2023
Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ricevuti, ha preso atto della comunicazione inviata dalla Soc. reclamante, a mezzo PEC, con la quale quest’ultima ha manifestato espressamente la volontà di non voler dare seguito al preannuncio in precedenza inviato. Considerato che in base al comma 2 dell’art.48 C.G.S.: “i ricorsi e reclami, anche se solo preannunciati, sono prescritti dal previsto contributo omississ…”
P.T.M.
In considerazione di quanto precede, questo Giudice Sportivo: dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. ASAR Accademia Calcio; omologa la gara con il seguente risultato così come conseguito sul campo: F.C. RONCOFREDDO 2003 - ASAR ACCADEMIA CALCIO 1 - 1 dispone l’addebito del contributo a carico della Soc. ASAR Accademia Calcio.