C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 18.12.2024 – Delibera – GARA: AIRONE 83 – REAL SALABOLOGNESE del 07/12/2024
GARA: AIRONE 83 – REAL SALABOLOGNESE del 07/12/2024
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°85 del 11/12/2024, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Airone 83, con il quale si lamenta un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, il Direttore di gara avrebbe ammonito due volte il giocatore n° 19 della Soc. Real Salabolognese senza, tuttavia, espellerlo. In conseguenza di quanto precede la Soc. Airone 83 chiede che sia ripetuta la gara. Considerato che, nel supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di avere ammonito una volta sola il giocatore n° 19 della Soc. Real Salabolognese; 2822 2822 Considerato che a norma dell’art. 61 C.G.S le riprese inviate dalla reclamante non possono essere prese in esame da questo Giudice Sportivo; Considerato che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo NON emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M.
Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: di NON accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Airone 83 e, quindi, di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo al termine della stessa, ovvero AIRONE 83 – REAL SALABOLOGNESE 1 – 2 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Airone 83;