C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 18.12.2024 – Delibera – GARA: PONTENURESE – UNIONE CALCIOCASALESE del 07/12/2024
GARA: PONTENURESE – UNIONE CALCIOCASALESE del 07/12/2024
Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ricevuti, ha rilevato che la Soc. Unione Calciocasalese ha preannunciato il reclamo a mezzo pec senza che, tuttavia, lo stesso fosse sottoscritto da un soggetto a ciò legittimato. Infatti, come ha avuto modo di sancire recentemente anche il Collegio di Garanzia del CONI (Sez.1, decisione n°32 del 11/05/2022) “è nullo il preavviso di ricorso al Giudice Sportivo della FIGC che sia privo di firma, anche laddove trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, la quale di per sé non garantisce il contenuto, poiché gli atti del processo sportivo sono validi se rispettano le disposizioni di cui all’art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione a pena di nullità o inesistenza), al D.Lgs. 82/2005, c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale), e alla Legge 53/1994 (sulla notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi)”. In considerazione di quanto precede, questo Giudice Sportivo conseguentemente
delibera:
dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. Unione Calciocasalese; omologa la gara con il seguente risultato così come conseguito sul campo: PONTENURESE – UNIONE CALCIOCASALESE 3 – 0 dispone l’addebito del previsto contributo a carico della Soc. Unione Calciocasalese.