C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 2 del 02.07.2024 – Delibera – Deferimento TFT–16/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Marco BERNARDO e A.S.D. Pozzuolo Del Friuli:

Deferimento TFT–16/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Marco BERNARDO e A.S.D. Pozzuolo Del Friuli:

Il deferimento. Con atto del 28 maggio 2024, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Marco BERNARDO e A.S.D. Pozzuolo Del Friuli, per le seguenti condotte - il Sig. Marco BERNARDO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per l'A.S.D. Pozzuolo del Friuli, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della la gara Pozzuolo Del Friuli – Chiavris del 14.1.2024 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, dopo essersi posizionato all'esterno del recinto di gioco dietro le panchine in quanto già sottoposto ad un provvedimento di inibizione, rivolto all'arbitro le seguenti testuali espressioni: “omissis” - - la società A.S.D. Pozzuolo Del Friuli a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dal sig. Marco Bernardo, così come descritte nel precedente capo di incolpazione. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 28 maggio 2024, è stata fissata l’udienza del 19.06.2024. All'ora fissata per la convocazione nessuno è presente per i deferiti. La Procura Federale è rappresentata dal dott. Luca Ricatto. Il Dibattimento Quanto alla posizione di BERNARDO, il rappresentante dalla Procura Federale, ritenuti provati i fatti, chiedeva la sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione ed euro 400,00 (quattrocento) a titolo di ammenda La motivazione.. Il deferimento trae origine dalla trasmissione del fascicolo alla Procura Federale, da parte del Giudice Sportivo, al fine di identificare l’autore delle condotte contestate a referto, consistenti nell’aver proferito offese nei confronti dell’arbitro. L’attività inquirente si è svolta acquisendo documenti e testimonianze da parte di tesserati di entrambe le squadre, oltre che l’audizione del deferito che negava i fatti a lui ascritti. Dall’esame del fascicolo d’indagine i fatti risultano provati. Infatti, non appare plausibile la ricostruzione offerta dall’incolpato il quale, pur non negando la propria presenza nella postazione retrostante le panchine, fuori dal recinto di gioco, tentava di addossare la responsabilità dell’accaduto ad altri non meglio precisati soggetti. L’arbitro, sentito dalla Procura Federale, oltre a confermare quanto riportato a referto, evidenziava puntualmente la posizione dell’incolpato, imputando la mancata identificazione, unicamente all’assenza del nominativo riportato nella distinta di gara, giustificata dal fatto che il sig. BERNARDO (come conferma lo stesso deferito), stava scontando la sanzione dell’inibizione, comminata per analoga condotta (si veda il CU 56 del 14.12.2023). Del resto, la presenza del sig. BERNARDO veniva attestata anche da altri testimoni, uno dei quali confermava, in particolare, di aver visto il signor BERNARDO (dietro la panchina della squadra del Pozzuolo), in stato di agitazione, pronunciare frasi offensive nei confronti dell’arbitro. La ricostruzione dei fatti permette di giungere ad un giudizio di positivo superamento, quanto alla sussistenza della responsabilità disciplinare prospettata nell’atto di deferimento, della regola di giudizio della ragionevole probabilità, canone – quest’ultimo – che deve necessariamente informare il ragionamento inferenziale proprio del procedimento in ambito sportivo. Costituisce, infatti, acquisizione granitica della giurisprudenza sportiva quella per cui, se è vero che lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito o al superamento del ragionevole dubbio, il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall’ordinamento speciale deve comunque essere superiore alla semplice valutazione della soglia della probabilità. Come è noto tale criterio costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al suo scrutinio, come da ultimo ribadito da Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C, secondo cui “Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 35/2021-2022; SS. UU., n. 105/2020-2021; Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; Sez. I, n. 87/2021-2022; Sez. I, n. 81/2021-2022; sez. I, n. 76/2021-2022; Sez. III, n.68/2021-2022). Poste tali iniziali coordinate, la responsabilità dei deferiti, va confermata. Questa Corte ritiene infatti che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza, secondo lo standard probatorio indicato, in ordine alla sussistenza della responsabilità a carico dell’odierno incolpato, fondata proprio su un complesso quadro indiziario grave, preciso e concordante. In tale assetto si innesta anche il positivo riscontro della recidiva specifica, a mente della precedente condanna all’inibizione comminata nel dicembre 2023 e dunque a valere per la stagione sportiva 2023-2024, pacificamente ammessa dall’incolpato, e risultante dal CU n 56 del 14.12.2023. Accertata la condotta illecita in relazione al calciatore deferito, va riconosciuta altresì la responsabilità oggettiva in capo alla società, ex art. 6 comma 2 C.G.S. Le sanzioni richieste appaiono congrue tenuto conto della richiamata recidiva specifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Marco BERNARDO, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della inibizione di 3 (tre) mesi; - quanto alla ASD POZZUOLO DEL FRIULI, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento, le irroga la sanzione della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

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