C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 3 del 12.07.2024 – Delibera – Deferimento TFT–SD 18/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Nicolò CIANI, Giovanni Jader RUGGIA e ASD TORRE (di Tapogliano)

Deferimento TFT–SD 18/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Nicolò CIANI, Giovanni Jader RUGGIA e ASD TORRE (di Tapogliano)

Il deferimento. Con atto del 30 maggio 2024, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Nicolò CIANI, il sig. Giovanni Jader RUGGIA e la società ASD TORRE (di Tapogliano), per le seguenti condotte: 1- il Sig. Nicolò CIANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato presso la società ASD Torre, per: a) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva <>; 2 - il Sig. Giovanni Jader RUGGIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato presso la società ASD Torre, per: a) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva <>; b) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva <>; 3 - la società ASD TORRE (di Tapogliano): a) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva <>; b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva <>. c) La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 03.06.2024 è stata fissata l’udienza del 19.06.2024. Il Presidente della Società deferita ha fatto tempestivamente pervenire istanza di differimento, rappresentando personale impedimento a presenziare dovuto a concomitanti impegni lavorativi. Nulla opponendo il rappresentante della Procura Federale, il procedimento è stato aggiornato al 1.7.2024 ore 19.00, sempre in Palmanova (UD), sulla scorta di ordinanza collegiale che ha altresì disposto la sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, applicabile anche ai procedimenti attribuiti alla competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Il dibattimento. Alla riunione del 01.07.2024 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona dell’Avv. Ilaria Angelini, Sostituto Procuratore Federale, nonché per i deferiti i sigg.ri Nicolò Ciani e Giovanni Jader Ruggia, ed il sig. Emiliano Montina, presidente della società ASD Torre. Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Ilaria Angelini, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva nei seguenti termini: quanto al sig. Nicolò Ciani, 10 (dieci) giornate di squalifica (da scontarsi nel campionato di competenza stagione 2024-2025); - quanto al sig. Giovanni Jader Ruggia, 15 (quindici) giornate di squalifica (da scontarsi nel campionato di competenza stagione 2024-2025); - quanto alla ASD Torre, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, euro 800,00 di ammenda. Sentito dal Tribunale, il sig. Montina, dichiarava innanzitutto di essere stato presente alla gara in esame e di avere assistito ai fatti. Evidenziava come nella vicenda l’arbitro fosse stato il soggetto meno tutelato, era impaurito e voleva far fermare la partita. Il sig. Montina riferiva, altresì, che al termine della gara non aveva fatto né articoli sui giornali, né altro, ma si era trattato di una vicenda dove l’ASD Torre aveva subito solo danni: un tesserato della ASD Torre, infatti, aveva avuto diversi punti di sutura. Proseguiva evidenziando come i due calciatori oggi deferiti non avessero fatto assolutamente nulla, affermando che in ogni caso l’accusa non sarebbe neppure verosimile in quanto lo stesso calciatore Giovanni Jader Ruggia è di origine straniera (Colombia). Sulla stampa, peraltro, nulla era stato detto in merito ai presunti episodi di razzismo occorsi durante la gara. Il sig. Montina ipotizzava, dunque, che il caso potesse essere stato “montato” dalla Bisiaca. Concludeva chiedendo, quindi, il proscioglimento di entrambi i deferiti. Il sig. Ciani, a sua volta, dichiarava di non comprendere per quali ragioni fosse stato deferito, alla luce del fatto che c’era un arbitro, che aveva visto e sentito quanto accaduto. Evidenziava come non ci fossero prove di alcun genere nei suoi confronti. In relazione alla gara, riferiva che il fratello aveva preso dei calci e a sua volta era stato pestato pure lui. Aggiungeva poi di essere stato pesantemente offeso anche durante la partita e di essersi subito estraniato dai fatti accaduti al termine della gara. Il sig. Ruggia ribadiva di avere la madre di origine colombiana e che dunque non avrebbe avuto alcun senso insultare gli avversari. La motivazione. In fatto la vicenda trae origine dalle segnalazioni trasmesse dalla Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia aventi ad oggetto i comportamenti discriminatori che avrebbero posto in essere alcuni calciatori tesserati per la ASD Torre nonché i sostenitori della società stessa, oltre a fatti violenti accaduti in occasione della gara Torre-Bisiaca disputata il 16.12.2023 e valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria. Nel corso dell’attività inquirente svolta sarebbe stata accertata la condotta a sfondo discriminatorio posta in essere dai sigg.ri Nicolò Ciani e Giovanni Jader Ruggia, calciatori tesserati per la ASD Torre, nonché la condotta a sfondo discriminatorio tenuta da alcuni sostenitori della stessa società nei confronti della squadra avversaria. Inoltre, dagli atti del procedimento sarebbe emerso che il calciatore sig. Giovanni Jader Ruggia, tesserato per la ASD Torre, avrebbe colpito al volto con due schiaffi il calciatore tesserato per la USD Bisiaca ASD, sig. Lala Themi. Notificato a tutti gli interessati l’avviso di conclusione delle indagini, la Procura Federale disponeva il deferimento dei sigg.ri Nicolò CIANI, Giovanni Jader RUGGIA e della società ASD TORRE per rispondere ciascuno degli addebiti loro rispettivamente ascritti come specificati nei capi di incolpazione sopra trascritti. Giova, innanzitutto, premettere che il tema della prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori nell’ambito dell’ordinamento sportivo riveste particolare importanza anche in considerazione della rilevanza del fenomeno inclusivo nell’attuale contesto sociale. Con specifico riferimento alle condotte descritte dall’art. 28 CGS, il legislatore federale ha inteso sanzionare tutte le ipotesi a sfondo discriminatorio di offesa, da intendersi in senso assoluto come danno alla dignità personale, di denigrazione, intesa quale lesione alla reputazione, all’onore e al decoro e, infine, di insulto, da ricondurre alle peculiari modalità di espressione dell’azione discriminatoria. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che “dall’esame della disciplina trasfusa nell’art. 28 C.G.S. si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria” (TFN-SD 149 2020/2021; CSA sez. II n. 161/CSA/2021-2022). Varrà, inoltre, richiamare il principio a mente del quale nei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio previsto nell’ordinamento penale – “nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (Collegio di garanzia CONI, SS.UU. n. 13/2016; CFA n. 101/2023-2024; CFA n. 24/2022-203; CFA, SS.UU, n. 034/2022; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021). Tali indizi devono comunque corrispondere a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. A differenza dell’ordinamento penale, quello sportivo, caratterizzato da celerità e informalità, non si basa su un meccanismo probatorio eccessivamente rigoroso; in esso assume un ruolo centrale il libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. I deferiti affermano che quanto loro contestato non sia in realtà mai avvenuto, che l’arbitro nulla ha indicato a tal proposito nel referto arbitrale e che la vicenda sia stata “inventata” dall’avversaria Bisiaca. I fatti contestati sarebbero, dunque, stati rappresentati unicamente dalle persone offese e da alcuni tesserati della Bisiaca uditi in occasione delle indagini. Si appalesa, quindi, necessario valutare ogni elemento a disposizione, incluse le dichiarazioni di tutti i soggetti uditi sia dalla Procura Federale che da questo Tribunale, al fine di ricostruire con un ragionevole grado di probabilità quanto accaduto. Ciò posto, si richiama che anche secondo costante giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti a provare il fatto contestato, ma a condizione che sia verificata l’attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA n. 58, 2023/2024). Tuttavia, il parametro di valutazione deve necessariamente formarsi alla luce di quegli indizi gravi precisi e concordanti idonei al raggiungimento del grado di prova richiesto. Nel caso di specie, non può non tenersi in considerazione che i fatti contestati agli odierni deferiti siano emersi solo in una fase successiva, in occasione delle difese presentate dalla società Bisiaca in fase di reclamo al provvedimento emesso dal Giudice Sportivo ai danni di alcuni tesserati della Bisiaca stessa, in relazione alla gara Torre-Bisiaca disputata il 16.12.2023. Il referto arbitrale, infatti, nulla riportava in merito alle circostanze oggetto di valutazione odierna; l’arbitro, inoltre, sentito in occasione del citato procedimento avente ad oggetto i fatti compiuti dai giocatori della Bisiaca, aveva confermato quanto scritto nel referto, senza nulla aggiungere rispetto ai fatti oggi in discussione. La Bisiaca, inoltre, non aveva provveduto a segnalare quanto asseritamente avvenuto, se non appunto in fase di reclamo, come poc’anzi richiamato. Si richiamano, inoltre, le dichiarazioni rese da due tesserati della società Bisiaca, non idonee a conferire alle accuse mosse avverso gli odierni deferiti quel ragionevole grado di certezza necessario ai fini dell’irrogazione di una sanzione. La sig.ra Katia Zini ha, infatti, inter alia, dichiarato di non avere dalla panchina percepito gli insulti oggi contestati ai sigg.ri Ciani e Ruggia; mentre il sig. Alessandro Piran ha riferito di non avere udito direttamente le frasi contestate per la confusione della partita. Da quanto sopra esposto, questo TFT ritiene che non possa ritenersi verificato il presupposto, corrispondente alla ragionevole certezza imposta dall’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, per l’attribuzione della responsabilità in capo agli odierni deferiti. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il TFT Friuli Venezia Giulia non provati i fatti di cui al deferimento, con conseguente proscioglimento del sig. Nicolò CIANI, del sig. Giovanni Jader RUGGIA e della società ASD Torre (di Tapogliano) dagli addebiti loro ascritti.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Nicolò CIANI, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall’addebito a lui ascritto; - quanto al Sig. Giovanni Jader RUGGIA, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dagli addebiti a lui ascritti; - quanto alla ASD TORRE (di Tapogliano), ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dagli addebiti alla stessa ascritti. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

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