C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 3 del 12.07.2024 – Delibera – Deferimento TFT–SD 17/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Luigino SANDRIN, Davide FORRESU e SSD SACILESE a r.l.

Deferimento TFT–SD 17/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Luigino SANDRIN, Davide FORRESU e SSD SACILESE a r.l.

Con comunicazione a mezzo PEC di data 29.5.2024 - Prot. 29848/661pfi23-24/PM/fda ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1.- il sig. Luigino Sandrin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Sacilese a r.l.; 2. – il sig. Davide Forresu, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse dalla SSD Sacilese a r.l.; 2.- la società SSD Sacilese a r.l.; per rispondere: 1. il sig. Luigino Sandrin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Sacilese a r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito al sig. Davide Forresu di contattare il giorno 11.12.2023 il calciatore minore sig. M. M., tesserato per la società ACD Orsago, e per avere consentito allo stesso di incontrare in data 13.12.2023, presso la sede della società dallo stesso rappresentata, il medesimo calciatore al fine di proporgli il tesseramento per la SSD Sacilese a r.l.; 2. Il sig. Davide Forresu, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della SSD Sacilese a r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso nell’interesse della società SSD Sacilese a r.l., il giorno 11 dicembre 2023, contattato il sig. M. M., calciatore minore tesserato per la società ACD Orsago, proponendogli il tesseramento per la SSD Sacilese, nonché per avere lo stesso il giorno 13 dicembre 2023, sempre nell’interesse della SSD Sacilese a r.l., incontrato lo stesso calciatore accompagnato dal padre, presso la sede sociale della SSD Sacilese, per convincere gli stessi al già citato tesseramento; 3. la società SSD Sacilese a r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigino Sandrin e Davide Forresu, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando la riunione al giorno 19.6.2024. Il difensore degli incolpati faceva tempestivamente pervenire istanza di differimento, rappresentando personale impedimento a presenziare dovuto a concomitanti e documentati impegni professionali. Nulla opponendo il rappresentante della Procura Federale, il procedimento veniva aggiornato al 1.7.2024 ore 18.30, sempre in Palmanova (UD), sulla scorta di ordinanza collegiale che disponeva altresì la sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, applicabile anche ai procedimenti attribuiti alla competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Ciò premesso, all’ora fissata per la nuova convocazione risultavano presenti per i deferiti il sig. Luigino SANDRIN, presidente della SSD Sacilese a r.l, assistito dall’Avv. Nicola Paolini, come da procura in atti. Era altresì presente il dott. Francesco Santoro, collaboratore e praticante dell’Avv. Nicola Paolini. Risultava collegata da remoto la rappresentante della Procura Federale, Avv. Ilaria Angelini, che nulla opponeva in merito alla presenza del dott. Francesco Santoro all’udienza. Il dibattimento. Si è proceduto all'apertura del dibattimento nei confronti dei due soggetti incolpati. Viene data la parola all’avv. Paolini, il quale si riporta a quanto già dedotto nelle proprie memorie difensive in atti, ribadendone verbalmente il contenuto. Viene data la parola alla Procura Federale che, sulla base degli atti di indagine, ribadisce la responsabilità degli incolpati e formula le seguenti richieste: - per il Sig. Luigino Sandrin, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento inibizione di mesi 4 (quattro); - per il Sig. Davide Forresu, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento inibizione di mesi 6 (sei); - per la SSD Sacilese arl, ritenuta la responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti di cui al deferimento ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Seguono brevi repliche per entrambi. La motivazione. Sul punto si richiama preliminarmente quanto espressamente affermato dalla specifica giurisprudenza in materia (definizione già fatta propria da questo Tribunale federale in precedenti circostanze). Affinché si configuri una attività di “proselitismo” le Sezioni Unite della CFA specificano come si richieda una condotta che si sostanzia – materialmente – in comportamenti che “anche senza assurgere al livello di pressione […], siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull’organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza” (CFA, Sez, Un., n. 0101/2023-2024; CFA, Sez. Un., 0083/2022-2023). I fatti, così come indicati dalla Procura Federale, non sono messi in discussione: appare provato che vi sia stata una telefonata fatta dal sig. Forresu al minore M.M. (con numero di telefono ricevuto dagli ex compagni di squadra dello stesso) chiedendo di poter parlare con il padre. Si conferma che il padre del minore abbia invece personalmente poi cercato il sig. Forresu, chiedendo di visitare la sede della Sacilese ed i campi di allenamento, cosa che avveniva. In tale circostanza risulta altresì provato che il sig. Forresu abbia indicato, come unica possibilità per il minore di potersi tesserare con la Sacilese, che lo stesso ottenesse uno svincolo dalla propria squadra di appartenenza (ACD Orsago). Essendo però scaduti i termini per concedere tale richiesta, il giovane calciatore è rimasto nella propria società di origine. Evidenziati tali fatti, come espressamente richiamato dalle decisioni emesse nel corso degli ultimi anni dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare e dalla Corte D’Appello Federale, va valutato se tali condotte siano da considerarsi quali “concreta incentivazione” o “atto di persuasione (…) diretti ad influire sull’altrui volontà”. Per tale motivo, l’esame degli elementi probatori così come prodotti dalla Procura Federale ed in particolar modo delle dichiarazioni testimoniali, richiedono per il giudicante una precisa individuazione degli elementi necessari affinché la sussistenza del fatto incriminato risulti provata sufficientemente, avuto anche riguardo alla rilevante afflittività delle sanzioni richieste. La misura di sufficienza probatoria dettata dall’ordinamento sportivo costituisce principio consolidato della giurisprudenza in materia, per il quale deve attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come è invece previsto nell’ordinamento penale – “nel senso che é necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (Collegio di garanzia CONI, SS.UU. n. 13/2016; CFA n. 101/2023-2024; CFA n. 24/2022-203; CFA, SS.UU, n. 034/2022; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021), indizi che devono perciò corrispondere a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. Nel caso di specie l’attività di raccolta probatoria predisposta dalla Procura Federale appare carente: da un lato la stessa non si è premurata di considerare con la dovuta attenzione il fatto che la deposizione testimoniale del calciatore minorenne sia avvenuta non alla presenza del padre (peraltro parte attiva del contatto con la società Sacilese e di cui sarebbe stato utile raccogliere la testimonianza), ma con la presenza - invero quale soggetto delegato dal genitore - del dirigente della squadra ACD Orsago, co-autore della segnalazione alla Procura Federale. Dall’altro, la medesima Procura richiama genericamente in capo ai tesserati Sandrin e Forresu anche la violazione dell’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nulla specificando però in ordine al punto 2, laddove si richiede la specifica indicazione delle “… disposizioni federali e (..) regolamenti delle Leghe” che si intendono violati. Nella fattispecie, seguendo il regolamento di Lega qui non indicato, si sarebbe potuto anche rilevare come la possibilità di svincolo risultasse irrealizzabile, posto che la “finestra” di trasferimento – trattandosi di contatti intervenuti a metà della stagione – si era già chiusa. Resta pertanto da valutare se il comportamento specifico tenuto dal sig. Forresu consistente: - nella richiesta di numero telefonico del padre (fatta al calciatore minorenne); - di un incontro successivo avvenuto preso la sede della SSD Sacilese su richiesta del padre medesimo e in cui genericamente il Forresu prospettava la possibilità di trasferimento del giovane calcatore solo in seguito all’intervenuto svincolo da parte della società di appartenenza, siano tali da configurare quagli elementi di “concreta incentivazione” o “atto di persuasione (…) diretti ad influire sull’altrui volontà” che la specifica giurisprudenza federale richiede. Orbene questo Tribunale ritiene che i comportamenti posti in essere dal sig. Forresu non possano assumere quella ragionevole certezza (richiesta in termini di incentivazione e persuasione) affinché si possa configurare una concreta attività di “proselitismo”, trattandosi quelle all’esame di mere informazioni generali, fornite da un collaboratore della società, peraltro su richiesta del genitore del minore, e intervenute in un’unica circostanza. Né risulta provato che vi siano stati successivi contatti, né tanto meno pressioni per il trasferimento. Escludendo pertanto la responsabilità in capo al Forresu, unico soggetto cui sono stati ascritti i fatti contestati, vengono conseguentemente meno anche le responsabilità collaterali del presidente del sodalizio, sig. Luigino Sandrin, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 della SSD Sacilese.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD così decide: - quanto al Sig. Luigino SANDRIN, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall’addebito a lui ascritto; - quanto al Sig. Davide FORRESU, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall’addebito a lui ascritto; - quanto alla SSD SACILESE a r.l., ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dall’addebito alla stessa ascritto. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

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