C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 6 del 01.08.2024 – Delibera – Deferimento TFT-SD 20/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Giacomo RIGONAT, Federico GOLLES, Matteo BERGAMASCO, Daniele SCLAUZERO, Giacomo CANCIANI, Giuseppe FUSCO, Giacomo BERTOIA, Gabriele PRIMO, Tomas CELA, Senaid JAKUPOVICH e A.S.D. SAN VITO AL TORRE

Deferimento TFT-SD 20/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Giacomo RIGONAT, Federico GOLLES, Matteo BERGAMASCO, Daniele SCLAUZERO, Giacomo CANCIANI, Giuseppe FUSCO, Giacomo BERTOIA, Gabriele PRIMO, Tomas CELA, Senaid JAKUPOVICH e A.S.D. SAN VITO AL TORRE

Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1-10) i sig.ri Giacomo RIGONAT, Federico GOLLES, Matteo BERGAMASCO, Daniele SCLAUZERO, Giacomo CANCIANI, Giuseppe FUSCO, Giacomo BERTOIA, Gabriele PRIMO, Tomas CELA e Senaid JAKUPOVICH, all’epoca dei fatti tesserati per l’A.S.D. San Vito al Torre, onde rispondere – singolarmente – della violazione dell’art. 4 e dell’art. 30 Codice di Giustizia Sportiva per avere ciascuno di essi, unitamente agli altri calciatori deferiti, nel corso dell’incontro A.S.D. VILLESSE CALCIO – A.S.D. SAN VITO AL TORRE disputato il 28.01.2024 (valevole per il girone E del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia) “volontariamente ritardato di dieci minuti l’inizio del secondo tempo della gara ed alterato il regolare svolgimento ed il risultato della stessa non ponendo in essere alcuna azione di gioco o di contrasto agli avversari nei primi dieci minuti giocati nella seconda frazione di gioco, consentendo così alla squadra avversaria di segnare in tale lasso temporale sette reti”; 11) l’A.S.D. SAN VITO AL TORRE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 (sic) e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti che i calciatori deferiti hanno posto in essere, così come descritti nei capi di incolpazione. Il deferimento trae origine da una trasmissione degli atti alla Procura Federale disposta dal Giudice Sportivo Territoriale, il quale, chiamato a pronunciarsi sui fatti occorsi in occasione della gara A.S.D. VILLESSE CALCIO – A.S.D. SAN VITO AL TORRE, ha inteso comminare a carico dell’allenatore dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE la squalifica sino al 31.12.2025 e, a carico della A.S.D. SAN VITO AL TORRE, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, nonché dell’ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00), interessando poi della questione, come detto, la Procura Federale, onde consentire l’individuazione di altri illeciti e/o di ulteriori responsabili (decisione pubblicata su C.U. n. 72 del 01.02.2024 – Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia). La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo l’udienza del 24.07.2024. Nel rispetto dei termini previsti dall’art. 93, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti deferiti hanno inteso depositare memoria difensiva evidenziando, in sintesi, che: (i) la situazione creatasi in campo è stata determinata esclusivamente dalle indicazioni impartite alla squadra dall’allenatore, il quale è da ritenersi l’unico responsabile delle censurate condotte, posto che i calciatori – pure di giovane età – si sono solamente uniformati alle predette indicazioni; (ii) difettano, nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell’illecito sportivo di cui all’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva, posto che l’intento non era quello di alterare il risultato della gara, ma quello di inscenare una protesta – momentanea – nei confronti del Direttore di Gara (tanto che i calciatori hanno poi ripreso a giocare, cercando di recuperare il risultato); (iii) la fattispecie, al più, risulta riconducibile alla previsione di cui all’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva (condotta gravemente antisportiva), che prevede la sanzione minima di 2 giornate di squalifica, nel caso riducibile ad una giornata un forza della possibile applicazione di attenuanti generiche (quali la giovane età dei calciatori e la condotta tenuta dall’allenatore della squadra); (iv) una eventuale condanna dell’associazione sportiva si pone in aperto contrasto con il principio del ne bis in idem, essendo l’A.S.D. SAN VITO AL TORRE già stata sanzionata per gli stessi fatti con il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale menzionato in epigrafe. In sede di memoria, i deferiti hanno quindi concluso chiedendo il loro proscioglimento (in quanto il fatto non costituisce illecito sportivo ed i deferiti non l’hanno commesso) o, in via subordinata, la squalifica dei calciatori per una giornata soltanto (ex artt. 39 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva), comunque con proscioglimento dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE (in quanto la contestazione risulta già coperta da giudicato). All’udienza del 24.07.2024, all’ora fissata per la convocazione, sono risultati presenti: il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, in collegamento da remoto, quale rappresentante della Procura Federale; l’avv. Nicola Paolini giusta procure speciali agli atti, il sig. Nicola PANESE, Presidente dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE, il sig. Matteo BERGAMASCO e il sig. Giacomo RIGONAT. Preso atto, preliminarmente, della dichiarazione resa dai deferiti, tramite il difensore, di non essere interessati ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. (in particolare: con riguardo ad una possibile ascrivibilità delle condotte all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, non essendo “patteggiabile” l’illecito sportivo) e udita la relazione è stato quindi aperto il dibattimento. La discussione è stata condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio. Le parti hanno inteso richiamarsi, sostanzialmente, alle argomentazioni svolte in sede di deferimento ed in sede di memoria difensiva. E’ intervenuto, nella discussione, anche il sig. PANESE, il quale ha evidenziato che la società si è prontamente attivata per far rientrare la protesta e che l’applicazione di ulteriori sanzioni, rispetto a quelle già irrogate, rischierebbe di pregiudicare la stessa esistenza della società. Il sig. PANESE ha evidenziato, altresì, che la vicenda ha già avuto un’eco mediatica con indubbi riflessi negativi di immagine e che i calciatori hanno maturato piena consapevolezza sul disvalore dell’accaduto. All’esito della discussione, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto - per i calciatori deferiti, sig. Giacomo RIGONAT, sig. Federico GOLLES, sig. Matteo BERGAMASCO, sig. Daniele SCLAUZERO, sig. Giacomo CANCIANI, sig. Giuseppe FUSCO, sig. Giacomo BERTOIA, sig. Gabriele PRIMO, sig. Tomas CELA, sig. Senaid JAKUPOVICH, la squalifica, ciascuno, per anni 4 (quattro); - per l’A.S.D. SAN VITO AL TORRE 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2024/2025 ed Euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda. La difesa degli incolpati ha concluso come da memoria difensiva depositata, alla quale si è integralmente richiamata. La motivazione. Il Tribunale Federale Territoriale rileva, preliminarmente, che non vi è dubbio alcuno in merito alla imputabilità delle condotte in contestazione ai 10 calciatori, singolarmente intesi, che hanno preso parte alla seconda frazione di gioco della gara tra A.S.D. VILLESSE e A.S.D. SAN VITO AL TORRE disputatasi il giorno 28.01.2024 ed alla conseguente responsabilità disciplinare che da tali condotte deriva. Ed invero, a discarico della predetta responsabilità non può invocarsi il fatto che i calciatori si sarebbero limitati ad osservare le indicazioni loro impartite dall’allenatore. Pur nella piena consapevolezza delle dinamiche che governano, in campo, il rapporto tra allenatore e calciatori (i quali ultimi sono naturalmente portati a seguire le indicazioni del primo), è comunque da rilevarsi che ai calciatori è sempre consentito un pieno sindacato sulla legittimità delle indicazioni fornite dall’allenatore, soprattutto laddove tali indicazioni non rivestano natura tecnica, ma involgano la sfera comportamentale. Nel caso di specie, quanto richiesto dall’allenatore (ossia: mantenere un atteggiamento del tutto inerte durante le azioni di gioco degli avversari) si palesa – con immediata e chiaramente percepibile evidenza – quale indicazione (non tecnica, ma) comportamentale del tutto contraria ai più elementari principi non solo dell’ordinamento sportivo, ma finanche dell’etica della competizione. Se i calciatori hanno inteso uniformarsi alle disposizioni impartite dall’allenatore è perché, come confermato dal capitano FUSCO in sede di audizione (“… tale comportamento era una forma di protesta nei confronti dell’arbitro”; “…eravamo decisi a seguire quanto disposto dal nostro allenatore”), i calciatori hanno inteso scientemente aderire a tale insulsa forma di protesta. Non può essere quindi condiviso l’assunto secondo cui l’allenatore è l’unico ed esclusivo responsabile delle condotte in contestazione. Né assume rilevanza, al riguardo, la “giovane età” dei calciatori, anch’essa per altro discutibile dal punto di vista sportivo, posto che i soggetti coinvolti sono nati (uno) nel 2003, (cinque) nel 2001, (uno) nel 2000, (uno, il capitano) nel 1996, (uno) nel 1993 e (uno) nel 1983. Si tratta, invero, non di ragazzi del settore giovanile, ma di calciatori di prima squadra, che – anche per età – sono certamente in grado di percepire, quantomeno in senso lato, il disvalore di un comportamento indubitabilmente contrario allo spirito dello sport. Si può comprendere che, nella concitazione del momento, possa essere mancata, a taluni di essi, la capacità di dissociarsi da una condotta di dimensione collettiva, ma ciò non toglie che, in relazione a quanto emerso, le indicazioni dell’allenatore non sono state recepite per una sorta di supina obbedienza ad un ordine incontestabile, ma perché condivise nella loro motivazione di protesta. Ciò posto in punto di imputabilità delle condotte, è da ritenersi condivisibile l’assunto della difesa dei deferiti secondo cui, nel caso in questione, non è ravvisabile la fattispecie dell’illecito sportivo di cui all’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. Tale disposizione – di indiscussa e particolare gravità – sanziona il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. L’illecito sportivo, per altro non compiutamente tipizzato, rappresenta il più grave dei comportamenti antisportivi ed esso presuppone una condotta (a forma libera, ma di natura comunque fraudolenta) “inequivocabilmente diretta” (così CFA, SS.UU., 07.02.2020) alla realizzazione di uno scopo che si pone in contrasto con il generale principio del leale e corretto svolgimento della competizione sportiva. Tale connotazione strutturale si rinviene anche nella “parallela” (così CFA, SS.UU., 04.09.2020) figura criminosa della frode in competizioni sportive di cui all’art. 1 della L. n. 401/1989, fattispecie a dolo specifico (Cass. Pen. n. 31623/2015). In altri termini, al fine di potersi configurare un illecito sportivo è necessario che il soggetto agente ponga in essere degli atti di per sé idonei al conseguimento degli scopi vietati dalla norma (e ciò a prescindere dall’effettivo raggiungimento di tali scopi), che risultino volontariamente e specificamente indirizzati al perseguimento del fine illecito. Nel caso di specie, se pure si può ritenere che le condotte poste in essere dai calciatori risultino oggettivamente idonee ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, è tuttavia da rilevarsi che tali condotte – per quanto emerso – non erano direzionate a conseguire il fine (illecito) di cui alla disposizione dell’art. 30 del Codice di Giustizia sportiva, sibbene ad inscenare una protesta, certamente censurabile, nei confronti del Direttore di Gara. In altri termini, nella vicenda in disamina, l’alterazione dello svolgimento della gara ha rappresentato il mezzo tramite il quale esternare la predetta manifestazione di protesta e non già il fine delle condotte poste in essere. Un tanto emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti, tutte collimanti sul punto (FUSCO: “… questo nostro atteggiamento derivava esclusivamente come forma di protesta nei confronti della direzione arbitrale”; PANESE: “… tale atteggiamento è stata una forma di protesta decisa dal mister presumibilmente per alcune decisioni assunte dal direttore di gara durante il primo tempo dell’incontro”; TIZIANI: “…è stata una forma di protesta con cui volevo manifestare il mio disappunto, condiviso dai ragazzi della squadra, per alcune decisioni assunte dal direttore di gara durante il primo tempo dell’incontro”). E’ pacifico, per altro, che l’iniziativa di protesta sia stata del tutto estemporanea e non preceduta da alcuna premeditazione e/o organizzazione (oltre che dall’evidenza degli accadimenti, un tanto è confermato dalle dichiarazioni di tutti i soggetti sentiti, i quali hanno escluso qualsivoglia previo contatto tra i tesserati delle due associazioni sportive). E’ da rilevarsi, ulteriormente, che al termine della protesta nei confronti del Direttore di Gara (durata per i primi 10 minuti del secondo tempo), i calciatori dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE hanno ripreso a giocare “normalmente”, sbilanciandosi in attacco, nel tentativo di ristabilire l’equità del risultato (cfr. Referto e verbale di audizione del Direttore di Gara). Vero è che, in quel momento, l’esito della gara era stato già irrimediabilmente compromesso dall’atteggiamento inerte assunto dai calciatori dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE. E’ altrettanto vero, tuttavia, che tale condotta può essere considerata a comprova dell’intento che ha animato il predetto atteggiamento, da confinarsi – come ribadito – nell’alveo di una manifestazione di protesta non avente altri illeciti fini. Quand’anche la considerazione rimanga del tutto estranea alla perimetrazione della fattispecie dell’illecito sportivo, si rileva, per mero inciso, che l’ipotesi della sussistenza di detto (gravissimo) illecito non riesce nemmeno a valicare il setaccio del cui prodest, nessuno ricevendo un qualche “vantaggio” dalle condotte oggetto di censura. Esclusa la sussistenza dell’illecito sportivo, il Tribunale Federale Territoriale ritiene di non poter ascrivere le condotte tenute dai calciatori dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE alla diversa fattispecie di cui all’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva (condotta gravemente antisportiva), come richiesto dalla difesa dei deferiti. Ed infatti, la giurisprudenza federale ha avuto modo di rilevare che la condotta gravemente antisportiva si risolve, concretamente, in un “comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto [...] dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco” (CGF, in C.U. FIGC, 10.01.2014, n. 161/CGF), con ciò evidenziandosi – anche a mente del Regolamento del Giuoco del Calcio (Regola 12) – una determinata correlazione tra tale condotta e lo svolgimento dell’attività agonistica. Nel caso di specie, diversamente, i calciatori dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE hanno mantenuto un atteggiamento completamente inerte, tanto che le loro condotte sono rimaste del tutto avulse dalla “dinamica del gioco”. Si può ritenere, di più, che quanto osservato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con riferimento all’illecito sportivo (Decisione n. 23/2021, citata dalla difesa dei deferiti) possa valere mutatis mutandis anche per la condotta gravemente antisportiva, la quale, al pari dell’illecito sportivo, richiede una condotta di natura commissiva (l’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva richiama la condotta “commessa in occasione o durante la gara”, laddove l’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva si riferisce al “compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare…”). Parafrasando quanto rilevato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, si può rilevare quindi che se la condotta gravemente antisportiva viene qualificata dal legislatore federale come una fattispecie di natura commissiva, non risulta coerente (né legittima) l’applicazione della relativa sanzione nel caso di un contegno di tipo meramente omissivo e/o passivo, sostanziatosi nel non prendere parte alle azioni di gioco. Si rileva, infine, che la condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva è tradizionalmente correlata alla violazione del principio (fondamentale) di lealtà, che deve permeare di sé lo svolgimento delle competizioni, nel pieno rispetto dell’avversario e delle regole del gioco. Nel caso di specie, le condotte sottoposte a giudizio lasciano percepire, in modo palmare, una violazione più ampia dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, che non trova compiuta definizione nella disposizione di cui all’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, concernendo non solo l’atteggiamento leale dovuto nella singola gara, ma anche un più generale atteggiamento di “etica sportiva”. In ragione di un tanto, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le condotte poste in essere dai calciatori dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE costituiscano una violazione della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che chiama i soggetti dell’ordinamento federale all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Ed invero, la volontaria discesa in campo con diversi minuti di ritardo, la plateale protesta nei confronti del Direttore di Gara con un atteggiamento contrario ad ogni accezione di buona condotta sportiva, nonché – è opportuno rilevarlo – la reiterazione plurima della condotta ad ogni ripresa del gioco (per ben 7 volte) rappresentano un contegno quanto più lontano dai principi dianzi citati ed un vulnus che il “sistema calcio” ha immediatamente percepito come grave ed inaccettabile (si vedano, al riguardo, gli articoli di stampa allegati al fascicolo del deferimento riportanti, tra le altre, anche le dichiarazioni virgolettate del sig. PANESE, Presidente dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE: “… la società ed il sottoscritto condannano quanto accaduto”; “Giustamente le persone si sono indignate”). La sussunzione della fattispecie nell’ambito dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva non richiede “derubricazione” alcuna, posto che la Procura Federale ha deferito i calciatori anche per la violazione di tale norma. Nella determinazione della misura della sanzione, il Tribunale Federale Territoriale, ha inteso considerare le circostanze comunque emerse nel corso dell’attività istruttoria che possano incidere, anche in diminuzione, su tal misura. Tra esse: l’essersi trattato di una condotta istigata dall’allenatore della squadra e non autonomamente adottata dai calciatori (seppure dagli stessi condivisa); l’aver ripreso a giocare normalmente una volta ricevute indicazioni in tal senso; le dinamiche del rapporto allenatore-calciatori nelle condotte solitamente tenute in campo; la dimensione della realtà associativa e sportiva (sovente trascurata nelle richieste sanzionatorie) interessata dai fatti occorsi. Vero è che, per quanto previsto dall’art. 44, co. 5, del Codice di Giustizia Sportiva tutte le sanzioni inflitte devono avere carattere di effettività ed afflittività. E’ altrettanto vero, tuttavia, che il carattere afflittivo – in particolare – non deve assumere una connotazione mortificante (soprattutto in ambito dilettantistico) e che tra i principi “innominati” che regolano la dosimetria della sanzione vi è pur sempre anche quello della proporzionalità. Nel contesto di tali valutazioni, non possono escludersi gli “effetti collaterali” generati da condotte illecite che, in un ambiente sportivo particolarmente ristretto, divengono ben presto di conoscenza comune anche grazie agli organi di stampa e che hanno un effetto – appunto – afflittivo che precede (talvolta anche superandolo) quello delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva. Operate tali valutazioni, il Tribunale Federale Territoriale ha ritenuto sufficientemente effettive ed afflittive le sanzioni infra indicate. Il punto di caduta si ritiene essere rappresentato da una sanzione a tempo, di carattere sì afflittivo (anche perché complessivamente estesa a pressoché tutta la squadra, o comunque a buona parte di essa laddove nel frattempo vi fossero stati trasferimenti ad altra società di alcuni dei calciatori coinvolti) e coerente con lo scopo di rendere consapevoli gli interessati del disvalore di quanto posto in essere, ma non tale da punire oltremodo o peggio irragionevolmente, né materialmente impedire alla Società, che nei fatti ha dimostrato di essersi dissociata dalla condotta e di avere fatto al proprio interno tutte le valutazioni del caso, di potersi iscrivere al campionato e di potere nel futuro dimostrare, nella attività agonistica che auspicabilmente la attende nei campionati di competenza, di avere completamente superato l'episodio, senza che vi sia più il rischio di sue reiterazioni. Si è inteso irrogare una sanzione maggiore al sig. FUSCO, capitano della squadra con esperienza calcistica di lungo corso, solo in ragione delle più ampie responsabilità che, normativamente, gravano su colui che assume tale veste (cfr. art. 73, co. 4, NOIF: “E’ dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico”). Il Tribunale Federale Territoriale ritiene, infine, di dover condividere le argomentazioni della difesa dei deferiti, nel punto in cui la stessa rileva che l’A.S.D. SAN VITO AL TORRE è già stata sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale per gli stessi fatti oggetto di deferimento, tanto che l’applicazione di una ulteriore sanzione si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem. Ed invero, detto principio trova piena applicazione (anche) nell’ambito dell’ordinamento sportivo, quale articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. Per quanto recentemente rilevato dalla giustizia sportiva (CFA n. 134/2023-2024) il riferimento interpretativo – risalente, ma di perdurante attualità – relativo al principio del ne bis in idem è quello espresso dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva (Decisione 11.05.2012, n. 9), secondo cui “assume rilevanza, per applicare o meno il ne bis in idem, […] non tanto che il giudizio verta sullo stesso rapporto o sulla medesima causa petendi, ma che la regiudicanda […] sia enucleabile […] e sia rimasta da decidere, perché non poteva o non doveva essere ricompresa nel thema decidendum del primo giudizio, in modo da essere giuridicamente […] e logicamente compatibile e non sovrapponibile con la precedente procedura e decisione” (adesivamente, CFA n. 76/2019-2020, secondo cui il principio del ne bis in idem è orientato ad evitare sia la duplicazione dello stesso processo, sia decisioni e provvedimenti per lo “stesso fatto” contro la stessa persona; di talché diviene fondamentale identificare il concetto di “stesso fatto”, definito, nella decisione di cui trattasi, come “la condotta materiale posta in essere dall’agente con riguardo alle circostanze di luogo e di tempo e non la qualificazione giuridica del fatto contestato”). Nel caso di specie, il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 72 del 01.02.2024 – Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha inteso sanzionare l’A.S.D. SAN VITO AL TORRE, ai sensi dell’art. 6 (in relazione all’art. 4) del Codice di Giustizia Sportiva sulla base del seguente presupposto fattuale: “Preso atto che i calciatori della squadra ospite, adeguandosi all’indicazione del loro allenatore, rinunciavano deliberatamente a giocare per dieci minuti senza opporre resistenza alcuna al gioco della squadra avversaria, consentendo a quest’ultima – già in vantaggio con il risultato parziale di 4-0 al termine del primo tempo – la segnatura di diverse reti grazie alle quali maturava, poi, il risultato finale di 17-0”. In ragione di un tanto, è da ritenersi che il deferimento nei confronti della società si basi esattamente sullo “stesso fatto” (i.e.: sulla identica condotta materiale) che ha costituito il presupposto della sanzione già irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. Se il Giudice Sportivo Territoriale, nel provvedimento emesso, non ha sanzionato i calciatori dell’A.S.D. SAN VITO AL TORRE (ritenendo opportuno l’interessamento della Procura Federale), ciò non significa che il successivo deferimento abbia introdotto una (nuova) condotta materiale, non considerata dal primo giudice, di cui la società debba essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. Si rileva, inoltre, che – per quanto sopra riportato – il Tribunale Federale Territoriale non ha reputato configurabile, nella vicenda in questione, la fattispecie dell’illecito sportivo; conseguentemente, è da ritenersi identica non solo la condotta materiale, ma anche la disposizione normativa violata (art. 4, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva). In altri termini, vi è una “piena corrispondenza storico-naturalistica” di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (cfr. Cass. Pen. n. 18188/2024), tanto dal punto di vista fattuale quanto dal punto di vista dell’inquadramento normativo. Ne deriva che l’applicazione di una ulteriore sanzione in capo alla società – per la medesima condotta già considerata dal Giudice Sportivo Territoriale e secondo la stessa norma da quest’ultimo applicata – determinerebbe una sovrapposizione di decisioni da ritenersi in palese violazione con il principio del ne bis in idem.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Giacomo RIGONAT, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso; - quanto al Sig. Federico GOLLES, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso; - quanto al Sig. Matteo BERGAMASCO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso; - quanto al Sig. Daniele SCLAUZERO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso; - quanto al Sig. Giacomo CANCIANI, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso; - quanto al Sig. Giuseppe FUSCO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 10.11.2024 compreso; - quanto al Sig. Giacomo BERTOIA, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso; - quanto al Sig. Gabriele PRIMO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso quanto al Sig. Tomas CELA, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso; - quanto al Sig. Senaid JAKUPOVICH, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 4 CGS, irroga al medesimo la sanzione della squalifica a tempo fino al 25.10.2024 compreso; - quanto alla ASD Calcio San Vito al Torre, la proscioglie dall’addebito odiernamente alla stessa ascritto, per essere la stessa già stata sanzionata dal GST per la medesima condotta in contestazione. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

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