R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 2 del 02.07.2024 – Delibera – Procedimento 35/2023-2024/CSA: RECLAMO della ASD Muggia 2020 (Campionato di Prima Categoria, Gir. C del 02.03.2024, gara Pol. Opicina – ASD Muggia 2020 del 02.03.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 108 del 09.05.2024

Procedimento 35/2023-2024/CSA:

RECLAMO della ASD Muggia 2020 (Campionato di Prima Categoria, Gir. C del 02.03.2024, gara Pol. Opicina – ASD Muggia 2020 del 02.03.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 108 del 09.05.2024

Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 108 del 09.05.2024 il Giudice Sportivo Territoriale disponeva la squalifica per 12 (dodici) gare effettive a carico del calciatore CREVATIN Stefano (ASD Muggia 2020) per aver “proferito, a più riprese e senza alcun motivo, una grave espressione ingiuriosa a sfondo razziale” nei confronti del calciatore Diew Mohamadou, tesserato con la ASD Polisportiva Opicina. Avverso tale decisione, in data 11.05.2024 la ASD Muggia 2020 inoltrava un preannuncio di reclamo a mezzo posta elettronica certificata chiedendo copia telematica dei documenti su cui si basava la decisione del Giudice Sportivo, nonché l’addebito del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva sul proprio conto corrente del Campionato. In data 14.05.2024 la ASD Muggia 2020 riceveva la documentazione richiesta e il 18.05.2024 trasmetteva reclamo avverso la sanzione comminata al calciatore CREVATIN Stefano, rilevando la “contradditorietà, erroneità ed illogicità della motivazione, omessa motivazione, nonchè omessa acquisizione di elementi di prova dirimenti per la decisione a favore dell’incolpato” sulla base dei seguenti motivi: − nel referto arbitrale e in occasione della sua audizione dinnanzi al Giudice Sportivo Territoriale il direttore di gara ha dichiarato di non aver mai udito proferire nei confronti del calciatore Diew MOHAMADOU alcuna dichiarazione a sfondo razziale né da parte dell’incolpato né da parte di altri, e ciò in palese contraddizione con quanto riportato nel provvedimento impugnato; − il Giudice Sportivo Territoriale ha ritenuto dirimente per la decisione la testimonianza del calciatore della Polisportiva Opicina Luca MILLACH che tuttavia non ha mai affermato di aver udito l’incolpato proferire la frase incriminata nei confronti di Diew MOHAMADOU, fornendo invece elementi fattuali non circostanziati e discordanti rispetto alle affermazioni del compagno di squadra; − il Giudice Sportivo Territoriale in modo illogico e contraddittorio ha omesso di assumere la prova testimoniale del capitano della Polisportiva Opicina, Massimiliano COLOTTI, essenziale per dimostrare l’estraneità dei fatti dell’incolpato, atteso che il direttore di gara aveva dato disposizioni che gli unici a parlare con lui per riferire quanto accadeva in campo fossero i capitani delle due squadre e che nulla questi gli avessero riportato in merito ad eventuali episodi a sfondo razziale; − il Giudice Sportivo Territoriale ha omesso di motivare le ragioni per le quali non ha inteso dare credito alle dichiarazioni rese dinnanzi alla Procura Federale del capitano del Muggia, Pippan NICOLÒ (il quale ha riferito che se avesse udito espressioni a stampo razzista sarebbe intervenuto) e dell’incolpato Stefano CREVATIN (il quale ha dichiarato di non aver proferito la frase “omissis” ma di aver pronunciato l’espressione dialettale inoffensiva “Quei come ti no dovessi entrar nei campi de calcio”), ritenendo invece attendibili quelle di Diew MOHAMADOU (destinatario dell’asserita espressione razzista) e Luca MILLACH (il quale ha dichiarato di aver udito insulti a sfondo razzista per ben tre volte durante il secondo tempo); − le motivazioni del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale si sono basate sulla relazione della Procura Federale, dai contenuti errati, contraddittori e non corrispondenti ai dati fattuali acquisiti o acquisibili nel corso dell’indagine in quanto l’organo inquirente non ha provveduto a chiedere ai soggetti uditi se fosse stata pronunciata dal CREVATIN la frase dialettale dallo stesso riportata anziché l’espressione “omissis” (dal contenuto gravemente discriminatorio); − le dichiarazioni rese dal giocatore Diew MOHAMADOU sono da considerarsi incoerenti, contraddittorie e finalizzate ad un tentativo di ritorsione postuma legata alla frustrazione per la propria espulsione e per la conseguente sconfitta, tant’è che in seguito alla sua espulsione il Muggia realizzava il goal del vantaggio. Sulla scorta di tali premesse la reclamante affermava il mancato raggiungimento del livello probatorio minimo richiesto del “più probabile che non” ai fini dell’applicazione della sanzione comminata al calciatore della ASD Muggia 2020. Alla luce dei motivi esposti, la ASD Muggia 2020 chiedeva in via principale di riformare la decisione impugnata annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, non ritenendo sussistente il fatto oggetto d’incolpazione ovvero perché l’incolpato non ha commesso il fatto addebitato; in via subordinata la riduzione della sanzione nella misura reputata di equità e di giustizia ed in via istruttoria l’acquisizione ex art. 58 CGS FIGC delle immagini del secondo tempo della gara in parola registrate dall’emittente televisiva Telefriuli/A tutto Campo nonché l’ammissione ex art. 60 CGS FIGC della prova testimoniale come formulata nell’atto introduttivo. All’esito dell’udienza del 31.05.2024, fissata per la discussione, il Presidente della Corte Sportiva d’Appello Territoriale pronunciava decreto, con il quale si ammetteva ai sensi degli artt. 58 e 61 CGS il file delle riprese televisive depositate dalla reclamante e ai sensi dell’art. 60 CGS la prova testimoniale, convocando i testi SPREAFICO Matteo (ASD Pol. Opicina), DE CANEVA Ludovico (ASD Pol. Opicina), VENTURINI Lorenzo (ASD Muggia 2020) e COSTA Matteo (ASD Muggia 2020) per l’udienza del 17.06.2024. Nel corso dell’audizione dei testi, avvenuta in contraddittorio con la reclamante, visualizzate anche le immagini di gara, emergeva che durante tutto l’incontro nessuno aveva udito dichiarazioni a carattere discriminatorio né nei confronti del calciatore Diew MOHAMADOU, né tantomeno di alcun altro calciatore. In particolare, dall’esame delle riprese video del secondo tempo della gara non è stato possibile distinguere i tre episodi riferiti, e non precisamente contestualizzati, dal calciatore Luca MILLACH nei quali sarebbero stati proferiti insulti a sfondo razziale nei confronti di Diew MOHAMADOU e che non hanno trovato riscontro in alcuna delle prove testimoniali né dei compagni di squadra né degli avversari. Inoltre, con riferimento al minuto 42 del secondo tempo, nel quale a seguito dell’espulsione del calciatore Diew nella zona prossima al centrocampo la quasi totalità dei calciatori si trovava coinvolta in una discussione accesa dinnanzi al direttore di gara, né dalle immagini né dall’audio è stato possibile percepire alcuna frase dal contenuto discriminatorio nei confronti di Diew MOHAMADOU. Ai fini dell’esame dei fatti riferiti, questa Corte ha ritenuto complementare all’analisi delle immagini video, acquisite in quanto indispensabili ai fini della decisione, l’ammissione d’ufficio della prova testimoniale, misura eccezionale come dimostra il tenore dell’art. 60, comma 1 CGS, ma necessaria nel caso di specie a dare riscontro di quanto avvenuto in campo. L’adozione di tale misura si rende ancor più imprescindibile quando vi siano episodi di siffatta gravità, che l’ordinamento sportivo è portato a condannare per il disvalore e la lesione di uno dei principi fondamentali su cui esso si fonda, quale quello di non discriminazione (art. 28 CGS). Per tale motivo, l’esame delle dichiarazioni testimoniali è volto all’individuazione di elementi necessari affinché la sussistenza del fatto incriminato risulti provata sufficientemente, avuto riguardo alla speciale afflittività della sanzione conseguente. La misura di sufficienza probatoria dettata dall’ordinamento sportivo, invero, costituisce principio consolidato della giurisprudenza in materia per il quale deve attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come è invece previsto nell’ordinamento penale – “nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (Collegio di garanzia CONI, SS.UU. n. 13/2016; CFA n. 101/2023-2024; CFA n. 24/2022-203; CFA, SS.UU, n. 034/2022; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021), indizi che devono corrispondere a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. A differenza dell’ordinamento penale, quello sportivo, caratterizzato da celerità e informalità, non si basa su un meccanismo probatorio eccessivamente rigoroso, ed anzi, in esso assume un ruolo centrale il libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. La reclamante reitera l’assunto difensivo secondo cui la frase contestata non è stata udita da alcuno. Si versa dunque in un caso in cui il fatto lamentato, in concreto, sarebbe noto solo alla persona offesa, che afferma di aver ricevuto l’insulto discriminatorio, e ad un suo compagno di squadra, che dichiara di averlo udito per ben tre volte. Sulla scorta di tale situazione si rende necessario ogni possibile elemento esplorativo in ordine alla circostanza del verificarsi o meno del fatto, al fine di ricostruire con un ragionevole grado di probabilità quanto accaduto. Da tale premessa, va osservato come nel caso di specie il rigore imposto alla formazione del convincimento da parte del Giudicante non può prescindere da quanto emerso dall’esame delle immagini video e dalle dichiarazioni di tutti i soggetti uditi sia dalla Procura Federale che da questo Collegio. Ciò posto, va ribadito che di per sé quanto dichiarato dalla persona offesa costituirebbe un grave comportamento, idoneo a ricevere la gravosa sanzione che l’ordinamento commina per le ipotesi di fatti di carattere discriminatorio. Va rilevato anche che secondo costante giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti a provare il fatto contestato, ma a condizione che sia verificata l’attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA n. 58, 2023/2024). Tuttavia, il parametro di valutazione deve necessariamente formarsi alla luce di quegli indizi gravi precisi e concordanti idonei al raggiungimento del grado di prova richiesto. Nel caso specifico, in merito alla valutazione delle dichiarazioni del giocatore Diew MOHAMADOU, non può non tenersi conto che: degli 11 calciatori uditi solo due (lo stesso Diew MOHAMADOU ed il compagno di squadra MILLACH) hanno dichiarato di aver udito la frase incriminata; che il compagno di squadra dell’offeso, Luca MILLACH, non ha saputo circostanziare gli episodi in cui avrebbe per tre volte udito proferire l’insulto all’indirizzo di Diew MOHAMADOU; che il MILLACH durante la gara si trovava in una posizione distante dall’incolpato e dall’offeso; che il direttore di gara non ha udito, né riportato nel referto alcunché in merito; che nel corso della partita alcun giocatore e, soprattutto, nessuno dei due capitani ha riportato nulla all’arbitro stesso; che il Diew MOHAMADOU ha riferito di aver ricevuto l’insulto solo dopo essere stato espulso. Degli episodi lamentati, inoltre, nulla risulta dalle immagini video del secondo tempo della gara. Da quanto esposto, all’esito dell’articolata istruttoria compiuta, considerate le circostanze narrate ed i riscontri emersi, questo Collegio ritiene che la versione fornita dal Diew MOHAMADOU non risulta idonea a fondare il giudizio di responsabilità nei confronti dell’odierno incolpato e, conseguentemente, non possa ritenersi verificato il presupposto, corrispondente alla ragionevole certezza imposta dall’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, per l’attribuzione della responsabilità in capo al calciatore Stefano CREVATIN. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va accolto per i motivi sopra specificati, con conseguente proscioglimento del sig. Stefano CREVATIN dall’addebito a lui ascritto e annullamento della sanzione (squalifica per 12 gare effettive) disposta dei suoi confronti dal GST. Stante l’accoglimento del reclamo, va disposto nel contempo lo svincolo del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la fondatezza del reclamo: - lo accoglie integralmente, prosciogliendo il sig. Stefano CREVATIN dall’addebito a lui ascritto; - dispone lo svincolo del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it