R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 5 del 25.07.2024 – Delibera – CS-1/2024-2025 RECLAMO della Società ASD TARVISIO (Campionato Carnico, gara ASD TARVISIO – ASD REAL IMPONZO CADUNEA) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 23.06.2024 (in C.U. n° 2 Comitato Regionale FVG – Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 03.07.2023)
CS-1/2024-2025 RECLAMO della Società ASD TARVISIO (Campionato Carnico, gara ASD TARVISIO – ASD REAL IMPONZO CADUNEA) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 23.06.2024 (in C.U. n° 2 Comitato Regionale FVG – Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 03.07.2023)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 2 del 03.07.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta a seguito di ricorso della ASD TARVISIO, con il quale quest’ultima chiedeva la perdita a tavolino della gara a carico della propria avversaria (rif. C.U. della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 95 del 26.06.2024), il Giudice Sportivo Territoriale – confermando il risultato acquisito sul campo, di 0-1 a favore di ASD REAL I.C. – ha irrogato a carico della società ASD REAL I.C. l’ammenda di Euro 100,00, nonché, a carico del sig. MARTINI Luca, dirigente accompagnatore Real I.C., l’inibizione fino al 02.08.2024. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 04.07.2024, l’ASD TARVISIO ha proposto reclamo (di apparente data 11.07.2024), invocando l’accoglimento delle richieste a suo tempo avanzate al GST (i.e. perdita della gara a tavolino a carico della ASD REAL I.C., con il punteggio di 0-3), in particolare evidenziando come l’utilizzo di una sesta interruzione, in luogo delle cinque consentite, per l’effettuazione di una sostituzione pur consentita (si era trattato del sesto calciatore, dunque entro il numero massimo di sette ai sensi di quanto previsto in C.U. n. 68 del 19.04.2024: “Nelle gare di Campionato Carnico 2023/2024 è consentita, in via del tutto eccezionale, la sostituzione di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine un numero massimo di cinque interruzioni durante la gara oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco”) avrebbe avuto quale effetto quello di influire, inficiandolo, sul risultato dell’incontro, in termini dunque rilevanti ai sensi dell’art. 10 CGS, disposizione quest’ultima che prevede le ipotesi in cui si applica la sanzione della perdita della gara. Veniva avanzata istanza di audizione. Il reclamo veniva ulteriormente trasmesso alla Segreteria di questa Corte in data 16.07.2024, evidenziando come nel frattempo la reclamante non avesse ricevuto alcun riscontro dell’avvenuta fissazione dell’udienza. Fissata con decreto del 16.07.2024 l’udienza del 24.07.2024 con l’invito espresso alla ASD TARVISIO a comprovare la tempestività della notifica alla controinteressata e a prendere espressa posizione in merito alle modalità di inoltro del reclamo nella (apparente) data del 11.07.2024, la ASD REAL IMPONZO CADUNEA faceva pervenire in data 18.07.2024 una memoria scritta, nella quale, ribadendo la mancata notifica a mezzo PEC del ricorso al GST (violazione dell’art. 67 co. 2 CGS), nel merito invocava il rigetto del reclamo per infondatezza. Compariva il Presidente della ASD TARVISIO, sig. Fabrizio MICHELOTTI, assieme al sig. Luciano PRINCI, segretario, i quali preliminarmente evidenziavano l’irrilevanza della mancata notifica del ricorso (stante la difesa nel merito della ASD REAL I.C.) e altresì precisavano come vi fosse stato un errore materiale di digitazione negli indirizzi PEC dei destinatari del reclamo del 11.07.2024, che venne creduto regolarmente e tempestivamente trasmesso. Non appena sorto il dubbio, il reclamo era stato nuovamente spedito a mezzo PEC, questa volta efficacemente; per tale ragione chiedevano la remissione in termini e l’accoglimento, insistendo nelle richieste già formulate e in particolare nell’applicazione della perdita della gara per 0-3 a carico della ASD REAL I.C. Nessuno compariva invece per la ASD REAL I.C. Riservata all’esito la decisione, questa Corte ritiene che il reclamo sia ammissibile (a dispetto della lamentata omissione, nel giudizio avanti al GST, e delle problematiche di invio della PEC contenente il reclamo), ma nel merito infondato, per le ragioni che seguono. Quanto alla lamentata omissione della tempestiva trasmissione del ricorso (art. 67, co. 2 CGS), la stessa non ha determinato l’inammissibilità del ricorso stesso, per le ragioni già rilevate da questa Corte in proprio precedente, relativo a fattispecie analoga (rif. CSAT-25/2023-2024 in CU del CR FVG n. 84 del 05.03.2024). Al riguardo, infatti, la mancata trasmissione alla controparte del ricorso (ovvero del reclamo) non è atta a determinare ex se – pur nella violazione dell’obbligo di cui all’art. 67, co. 2 CGS (ovvero dell’art. 76, co. 3 CGS quanto al reclamo) – la inammissibilità del ricorso (ovvero del reclamo), posto che l’ASD REAL I.C., che risulterebbe avere comunque ricevuto il ricorso via e-mail ordinaria, si è ritualmente costituita in giudizio, difendendosi nel merito anche avanti al GST. Trattandosi, quella violata, di una disposizione posta a tutela del contraddittorio, deve invero intendersi che la costituzione (e difesa meritale) in giudizio abbia avuto, nel caso, un effetto sanante, anche in applicazione del generale principio di cui all’art. 164, co. 3, c.p.c. (CSA Nazionale, Sez. Un., n. 109/CSA del 16.12.2019). Quanto all’ulteriore profilo, relativo alle problematiche afferenti il successivo deposito del reclamo in data 11.07.2024, la Corte ritiene che possa essere concessa la invocata remissione in termini e che dunque il reclamo debba essere reputato ammissibile ed esaminato nel merito, essendo il caso che ci occupa omologo a quello già a suo tempo definito nel procedimento CSAT-8/2022-2023 in C.U. del C.R. FVG n. 92 del 20.03.2023. Vero è che il reclamo, dopo essere stato ritualmente e tempestivamente preannunciato a mezzo PEC, è stato inviato, sempre a mezzo PEC, ad un indirizzo che – per mero refuso di digitazione, che ha comportato la “fusione” degli indirizzi dei due destinatari (quelli cioè della Segreteria di questa CSAT e della controparte) – è risultato complessivamente scorretto. E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’invio della PEC contenente il preannuncio e l’autorizzazione all’addebito del contributo è stato comunque effettuato in termini, che l’indirizzo riportato sul reclamo è effettivamente quello della segreteria della Corte e che la Società si è immediatamente attivata, una volta avuto evidenza del disguido, inviando una seconda PEC all’indirizzo corretto. Il tutto pare riconducibile, quindi, ad un errore di fatto del tutto scusabile (c.d. lapsus calami), sussistendo, all’evidenza, una chiara riferibilità dell’indirizzo PEC (pur) erroneamente indicato, all’indirizzo PEC della segreteria della Corte cui il preannuncio di reclamo si voleva indirizzare, oltre che della controparte. La Società, preso atto del mancato compimento del deposito a causa dell’errore compiuto nella digitazione dell’indirizzo PEC, si è attivata in autonomia e con assoluta tempestività al fine di completare il processo di formalizzazione del reclamo. Ed invero, l’invio del reclamo all’indirizzo corretto è stato effettuato il giorno 16.07.2024 e, quindi, allo scadere apparentemente inoperoso del termine rimesso a questa Corte per la fissazione della udienza, secondo quanto previsto dall’art. 77, co. 1 CGS, allorquando dunque l’incaricato all’inoltro deve essersi ragionevolmente accorto del disguido. La Corte, in ragione di un tanto, ritiene dunque di poter rimettere in termini, ai sensi dell’art. 50, co. 5, CGS, la Società, ritenendo per l’effetto che il reclamo sia ammissibile, fermo restando anche in questo caso come non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, avendo la ASD REAL I.C. dimesso una memoria anche per la fase del reclamo, ed essendosi ivi ampiamente difesa anche nel merito. Ciò premesso, questa Corte ritiene essere pienamente condivisibile la decisione assunta dal GST, dovendosi al riguardo fare richiamo alla giurisprudenza della CSA Nazionale (successivamente sempre confermata: cfr. ex multis CSA n. 55 del 07.01.2021), che a Sezioni Unite (C.U. n. 90/CSA del 01/02/2019) ha evidenziato come la punizione della perdita della gara (art. 10 C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. Diversamente, invece, deve ritenersi nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto a quelle previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima). A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una sesta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni. In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita), funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara (nella quale risulta peraltro essere stato concesso un congruo recupero, che ha dunque abbondantemente neutralizzato gli effetti della stessa ultronea interruzione), nel caso di specie va confermato tanto il risultato conseguito sul campo, quanto le sanzioni già applicate dal GST, tutte quante dal ritenersi congrue e proporzionate rispetto ai fatti in contestazione. Va disposto, stante l’esito del procedimento, l’incameramento del contributo versato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto l’art. 50, co. 5 CGS e ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo: − lo rigetta, confermando integralmente le statuizioni assunte dal GST; − dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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