R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 6 del 01.08.2024 – Delibera – CS-2/2024-2025: RECLAMO della ASD Bordano (Campionato Carnico di Terza Categoria gara ASD Bordano – ASD Timaucleulis del 17.07.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 07 Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 24.07.2024

CS-2/2024-2025: RECLAMO della ASD Bordano (Campionato Carnico di Terza Categoria gara ASD Bordano – ASD Timaucleulis del 17.07.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 07 Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 24.07.2024

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 7 della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 24.07.2024, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava la squalifica per 3 (tre) giornate effettive a carico del calciatore Mirko CIORBA, tesserato per la ASD Bordano (Campionato Carnico di Terza Categoria, gara ASD Bordano – ASD Timaucleulis del 17.07.2024), “perché dopo l'espulsione per doppia ammonizione, si rivolgeva all'arbitro con frasi offensive, che reiterava mentre sostava nei pressi degli spogliatoi.”. Avverso tale decisione, dopo avere formalizzato preannuncio in data 25.07.2024 e avere chiesto e ottenuto copia degli atti di gara in data 26.07.2024, proponeva reclamo la ASD Bordano in data 29.07.2024, chiedendo l’annullamento della sanzione, ovvero comunque la sua riduzione a equità e giustizia. Il reclamante, sia pure diffondendosi in critiche oggettivamente ultronee e non strettamente pertinenti rispetto alla sanzione impugnata, evidenziava come vi fossero (a suo dire) fondati dubbi in merito al fatto che le frasi offensive riportate nel referto fossero state effettivamente rivolte all’arbitro, piuttosto che ad altri. Avendo la parte reclamante rinunciato ai termini di cui all’art. 77 C.G.S. e altresì a comparire in udienza, veniva disposta l’udienza di discussione del reclamo dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello per il giorno 31.07.2024 alle ore 19.30. Il Collegio, al fine di verificare la fondatezza di quanto esposto dal reclamante e attesa la sinteticità e non immediata chiarezza di quanto riportato dall’arbitro in referto, riteneva opportuno sentirlo a chiarimento e miglior ricostruzione dei fatti, provvedendo alla verbalizzazione delle dichiarazioni alla presenza del Rappresentante dell’A.I.A. L’arbitro, così contattato, precisava come le espressioni indicate in referto fossero state dette nei suoi confronti proprio dal sig. Mirko CIORBA, secondo le modalità riportate; dette frasi, rivolte a lui direttamente, erano state dette ad alta voce e percepite non solo dall’arbitro, ma anche dai presenti. Ciò posto, richiamato il principio secondo cui il referto arbitrale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai fatti accaduti e ai comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta (art. 61, co. 1, CGS), il comportamento oggetto di reclamo risulta pienamente comprovato. Il calciatore, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, allontanandosi verso gli spogliatoi ha urlato due espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, per due volte, proseguendo nella condotta una volta ancora, allorquando nei restanti minuti di gioco si era intrattenuto sostando nei pressi degli spogliatoi. Simile condotta è riconducibile alla previsione dell’art. 36, co. 1 lett. a) CGS nel testo vigente e così come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in CU n. 165/A del 20.04.2023, ove si prevede per un tanto la sanzione minima “per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. La sanzione di 3 (tre) giornate effettive di gara, irrogata dal GST, deve dunque essere rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 78, co. 2 CGS, in quella di 4 (quattro) giornate effettive di gara, ritenendosi comunque congruo e proporzionato il minimo edittale alla luce della assenza di precedenti e di ulteriori conseguenze rispetto a un comportamento, obiettivamente biasimevole, ma comunque confinato nel tempo e nello spazio. Stante, dunque, il rigetto del reclamo per infondatezza del medesimo, va disposto altresì il definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo e visto l’art. 78, co. 2 CGS, ridetermina la sanzione a carico del sig. Mirko CIORBA in 4 (quattro) giornate di squalifica. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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