C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 31.10.2024 – Delibera – CS-10/2024-2025: RECLAMO del sig. MASCIA Gianluca, allenatore della ASD Tarvisio (Campionato Carnico di Prima Categoria, gara ASD Tarvisio – ASD U.S. Amaro del 22.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 13 del 07.08.2024

CS-10/2024-2025: RECLAMO del sig. MASCIA Gianluca, allenatore della ASD Tarvisio (Campionato Carnico di Prima Categoria, gara ASD Tarvisio – ASD U.S. Amaro del 22.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 13 del 07.08.2024

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 13 dd 07.08.2024 il G.S.T. della delegazione di Tolmezzo comminava a carico del sig. Gianluca MASCIA, allenatore della ASD Tarvisio, la sanzione della squalifica sino al 6 ottobre 2024. Avverso tale decisione lo stesso sig. Gianluca MASCIA formalizzava in data 24.10.2024 a mezzo PEC, con l’assistenza di difensore munito di procura, un preannuncio di reclamo con allegata contabile del versamento del prescritto contributo di cui all’art. 48 CGS, accompagnato dalla richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 25.10.2024. Non veniva successivamente formalizzato il reclamo entro il termino prescritto, di giorni cinque, di cui all’art. 76, co. 5 CGS. Un tanto premesso e fermo quanto sopra, visto l’art. 76, co. 3 CGS, secondo cui “in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, deve dunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara improcedibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

 

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