C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 21.11.2024 – Delibera – CS-11/2024-2025: RECLAMO della Società ASD RAGOGNA (Campionato di Prima Categoria Gir. B gara ASD RAGOGNA – ASD RISANESE del 20.10.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 39 del Comitato Regionale FVG del 24.10.2024

CS-11/2024-2025: RECLAMO della Società ASD RAGOGNA (Campionato di Prima Categoria Gir. B gara ASD RAGOGNA – ASD RISANESE del 20.10.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 39 del Comitato Regionale FVG del 24.10.2024

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 39 del 24.10.2024, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 6 gare effettive a carico del calciatore Federico BARONE, tesserato per l’A.S.D. Ragogna (Campionato di Prima Categoria, Girone B, gara A.S.D. RAGOGNA – A.S.D. RISANESE), perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento spintonava il direttore di gara ponendogli entrambe le mani sul petto e facendolo indietreggiare di mezzo metro. Ancora, a gara terminata presso l’ingresso dello spogliatoio, proferiva un epiteto ingiurioso nei confronti dell’arbitro”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato il preannuncio di reclamo in data 26.10.2024 con richiesta di accesso agli atti di gara, l’A.S.D. RAGOGNA – ricevuti gli atti in data 28.10.2024 – ha ritualmente proposto reclamo in data 30.10.2024, rilevando, in sintesi, che quanto riportato a referto risulterebbe fallace, posto che il calciatore BARONE, al momento della notifica dell’espulsione, si sarebbe solamente avvicinato al Direttore di Gara, senza toccarlo e senza indirizzare allo stesso alcun insulto, avendo solo avviato un “piccolo confronto verbale”. Il calciatore, per quanto rilevato in sede di reclamo, si sarebbe poi diretto verso gli spogliatoi, entrando nei locali a ciò destinati. Il Direttore di Gara, per un tanto, non avrebbe potuto ricondurre al calciatore predetto la paternità dell’insulto che si assume rivoltogli al termine dell’incontro. Il calciatore BARONE, per altro, durante la sua lunga carriera calcistica, non si è mai reso protagonista di atti violenti nei confronti dei Direttori di Gara. In ragione di un tanto, la reclamante ha richiesto l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale o la sua riduzione a misura equa e di giustizia. All’udienza del 06.11.2024 sono comparsi il sig. Andrea PIDUTTI, Presidente dell’A.S.D. RAGOGNA, nonché il sig. Federico BARONE. Il sig. PIDUTTI, richiamandosi ai contenuti del reclamo ed escludendo (anche per etica associativa) qualsiasi condotta irrispettosa nei confronti del Direttore di Gara, ha evidenziato come la vicenda si sia svolta in maniera diversa rispetto a quella riportata a referto (in particolare, trovandosi il calciatore BARONE negli spogliatoi a fine gara, l’insulto che si assume proferito da quest’ultimo potrebbe essere stato pronunciato da altri, in ipotesi anche da una persona sugli spalti). Il calciatore BARONE, richiamandosi a quanto dichiarato dal Presidente PIDUTTI, ha rilevato che – pur non essendoci stato un “bel clima” con l’arbitro durante l’incontro – mai si sarebbe atteso una squalifica per 6 giornate, essendosi egli pur sempre distinto per correttezza nel corso della propria carriera sportiva. Il calciatore BARONE ha comunque negato di avere spintonato il Direttore di Gara e/o di averlo insultato. In relazione a quanto esposto, entrambi i presenti hanno conclusivamente richiesto una congrua riduzione della squalifica. La Corte Sportiva d’Appello rileva che, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che – proprio in ragione della prerogativa della fidefacenza ad essi attribuita ex lege – deriva, da un lato, che gli episodi descritti nel referto arbitrale di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta sono da intendersi come effettivamente verificati e, dall’altro lato, che il Giudice non ha la possibilità di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato in sede di referto. Rispetto a tale valenza probatoria, in assenza di elementi che inducano a ritenere intrinsecamente contraddittorio il contenuto del referto arbitrale, la mera negazione dei fatti ad opera delle parti coinvolte non assume rilievo alcuno. Nel caso di specie, il referto arbitrale riporta chiaramente la condotta tenuta, nell’occasione, dal calciatore BARONE, il quale, per quanto ivi si legge, alla notifica dell’espulsione per doppia ammonizione ha spintonato il Direttore di Gara (senza particolare vigoria, ma) facendolo comunque indietreggiare di circa mezzo metro, salvo poi uscire dal terreno di gioco spontaneamente. Al termine dell’incontro, mentre il Direttore di Gara entrava negli spogliatoi, il calciatore ha indirizzato allo stesso – urlando – un epiteto ingiurioso. Tale condotta è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara). Detta disposizione, nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. Nel caso di specie, l’assenza di violenza al momento del contatto fisico, che comunque vi è stato, consente di escludere la fattispecie della condotta gravemente irriguardosa di cui all’art. 36, co. 1, lett. b) CGS, che avrebbe comportato la sanzione minima di 8 (!) giornate di squalifica. Pacifico, ad ogni modo, che il calciatore abbia posto in essere una condotta che, per come descritta in referto, è da intendersi, oltre che inopportuna in ambito sportivo, anche lesiva della dignità e della onorabilità del Direttore di Gara. E’ da rilevarsi, comunque, che il calciatore, una volta attinto dal provvedimento espulsivo, ha abbandonato spontaneamente il terreno di gioco senza necessità di accompagnamento alcuno, permettendo la regolare ripresa della gara. Il calciatore, per quanto la Corte Sportiva d’Appello ha avuto modo di appurare, ha effettivamente mantenuto, nelle precedenti stagioni sportive, una condotta complessivamente corretta. In ragione di un tanto, con riferimento alla condotta ingiuriosa ed irriguardosa tenuta nel caso di specie, la Corte Sportiva d’Appello ritiene sufficientemente afflittiva la sanzione minima di 4 giornate di squalifica prevista dall’art. 36, co. 1, lett. a) CGS. A tale sanzione dovrà aggiungersi una ulteriore giornata di squalifica dovuta all’espulsione dal campo per doppia ammonizione, in relazione a condotte diverse da quella dinanzi citata. Per l’effetto, la Corte Sportiva d’Appello reputa congrua la squalifica per complessive 5 (cinque) giornate di gara, con ciò dovendosi riformare – riducendola di una giornata – la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la sanzione nella squalifica per 5 (cinque) giornate. Dispone lo svincolo del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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