C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 13.12.2024 – Delibera – CS-14/2024-2025 RECLAMO della Società MANZANESE CALCIO A RL (Campionato Allievi Provinciali Under 16 MANZANESE CALCIO – S. GOTTARDO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 24.11.2024 (in C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Gorizia del 28.11.2024)

 

CS-14/2024-2025 RECLAMO della Società MANZANESE CALCIO A RL (Campionato Allievi Provinciali Under 16 MANZANESE CALCIO – S. GOTTARDO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 24.11.2024 (in C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Gorizia del 28.11.2024)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Gorizia n. 35 del 28.11.2024, all’esito della gara MANZANESE CALCIO / S. GOTTARDO valida per il campionato di Allievi Provinciali Under 16 disputata il 24.11.2024, il GST comminava la squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive a carico del calciatore Giorgio BRAIDA, partecipante alla gara con la maglia numero 6 nelle fila della MANZANESE CALCIO, con la motivazione: “a fine gara, mentre l'arbitro si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, si avvicinava parandosi davanti allo stesso, accusandolo di aver rovinato il loro campionato e aver sbagliato tutto in questa gara. Successivamente, confortato da altri calciatori suoi compagni di squadra non meglio identificati dall'arbitro, accerchiava quest'ultimo, impedendogli di uscire dal recinto di gioco e protestando a gran voce contro il suo operato”. Avverso tale decisione, la MANZANESE CALCIO preannunciava reclamo in data 29.11.2024.

Il preannuncio di reclamo era accompagnato dalla autorizzazione all’addebito sul conto campionato della società del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso trasmesso a mezzo PEC in data 30.11.2024. In sede di reclamo, la MANZANESE CALCIO ha confermato sostanzialmente la ricostruzione dei fatti così come descritta nel referto di gara, evidenziando, tuttavia, come il comportamento assunto dal tesserato, benché non corretto e giustamente punibile, non potesse essere considerato offensivo e denigratorio nei confronti del direttore di gara sì da giustificare la sanzione della squalifica per quattro giornate. Contrariamente a quanto riportato nel referto, invece, ha evidenziato che il calciatore BRAIDA non ha partecipato all’accerchiamento del direttore di gara, in quanto si era allontanato. In data 12.12.2024, all'ora fissata per la convocazione, si è riunita la Corte Sportiva d’Appello per discutere del reclamo, senza la partecipazione della parte reclamante. La Corte Sportiva d’Appello rileva, innanzitutto, non essere concludenti le doglianze incentrate sull’erronea ricostruzione del fatto in quanto il rapporto arbitrale fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ex art. 61, comma 1, CGS. Gli atti ufficiali costituiscono, infatti, fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa sulla scorta di una diversa versione dei fatti fornita dall'incolpato né attraverso dichiarazioni di testimoni. Rispetto a tale valenza probatoria, in assenza di elementi che inducano a ritenere intrinsecamente contraddittorio il contenuto del referto arbitrale, la mera negazione dei fatti ad opera delle parti coinvolte non assume rilievo alcuno. Nel caso di specie, il referto arbitrale riporta chiaramente la condotta tenuta nell’occasione dal calciatore BRAIDA, il quale, per quanto si legge, a fine gara si è avvicinato all’arbitro accusandolo di aver rovinato il loro campionato e di aver sbagliato ad arbitrare la gara. Inoltre, successivamente, confortato da altri calciatori suoi compagni di squadra non meglio identificati dall'arbitro, ha accerchiato l’arbitro stesso, impedendogli di uscire dal recinto di gioco e protestando a gran voce contro il suo operato. Resta dunque confermata la ricostruzione degli accadimenti fornita dal direttore di gara. Tale condotta è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara). Detta disposizione, nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. Risultando, dunque, pacifico che il calciatore abbia posto in essere una condotta che, per come descritta in referto, è da intendersi, oltre che inopportuna in ambito sportivo, anche lesiva della dignità e della onorabilità del Direttore di Gara, la Corte Sportiva d’Appello ritiene congrua la sanzione di 4 giornate di squalifica prevista dall’art. 36, co. 1, lett. a) CGS.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la tempestività e ammissibilità del reclamo: - lo respinge confermando la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate a carico del sig. Giorgio BRAIDA; - dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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