C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 13.12.2024 – Delibera – CS-15/2024-2025: RECLAMO della Società ASD MUGGIA 1967 (Campionato Under 16, gara ASD SAN LUIGI – ASD MUGGIA 1967 del 24.11.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 42 della Delegazione di Trieste del 28.11.2024
CS-15/2024-2025: RECLAMO della Società ASD MUGGIA 1967 (Campionato Under 16, gara ASD SAN LUIGI – ASD MUGGIA 1967 del 24.11.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 42 della Delegazione di Trieste del 28.11.2024
Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n. 42 del 28.11.2024, all’esito della gara ASD SAN LUIGI – ASD MUGGIA 1967 del 24.11.2024, valida per il campionato di Allievi Provinciali Under 16, il GST comminava la squalifica per n. 5 (cinque) giornate effettive a carico del calciatore Matteo PERESSIN, della ASD MUGGIA 1967, con la motivazione: “calciatore espulso per avere sputato in direzione della parte bassa del corpo di un avversario, rivolge veementi proteste all'indirizzo del Direttore di gara applaudendo con gesto di scherno e, mentre lascia il recinto di gioco rivolge gravi e reiterate ingiurie all'indirizzo del Direttore di gara”. Veniva altresì disposta a carico della Società una ammenda di euro 50,00 (“Società sanzionata in quanto per gran parte della gara i suoi sostenitori ingiuriavano ripetutamente il Direttore di gara (I infr.)”). Avverso tale decisione, la ASD MUGGIA 1967 preannunciava reclamo in data 30.11.2024. Il preannuncio di reclamo era accompagnato dalla autorizzazione all’addebito sul conto campionato della società del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso trasmesso a mezzo PEC in data 07.12.2024, dopo avere ottenuto in data 02.12.2024 copia degli atti. In sede di reclamo, la ASD MUGGIA 1967 ha sostenuto che lo sputo, visto dall’arbitro in maniera non precisa (“con la coda dell’occhio”) sarebbe stato del tutto accidentale (“lo sforzo prolungato della corsa gli ha determinato l’addensamento della saliva – che diventa difficile deglutire – il PERESSIN è costretto a sputarla in terra per prendere fiato; chiaramente, nella posizione in cui si trova, lo sputo parte in direzione dell’avversario a terra, finendo nelle vicinanze dei suoi piedi, ma senza assolutamente colpirlo”). Quanto ai successivi accadimenti (applausi ironici all’arbitro, gravi epiteti nei suoi confronti), la reclamante ha confermato l’applauso beffardo, ma non vicino al viso del direttore di gara, bensì ad una certa distanza e mentre il calciatore si allontanava dal recinto di gioco. Ha negato l’espressione ingiuriosa riferita in referto, ammettendo che un insulto ci sia stato (ancorché non indicando esattamente quale): “egli ha si insultato il direttore di gara, ma con un’unica frase ingiuriosa, non contenente comunque bestemmie, né riferimenti alla mamma dell’arbitro; e ciò, solo all’atto di uscire dal cancello che delimita il terreno di gioco e che porta agli spogliatoi”. Riferisce infine la reclamante che al termine della gara il calciatore si sarebbe pentito e avrebbe voluto scusarsi con l’arbitro, che però avrebbe rifiutato il tentativo di componimento. In conclusione, “pur ritenendo corretta l’applicazione di una sanzione”, si chiedeva la riduzione della stessa, ritenendo eccessiva quella comminata dal GST. Veniva del pari gravata la ammenda, irrogata dal GST per ingiurie che il direttore di gara aveva riferito di avere subito da parte dei sostenitori della ASD MUGGIA 1967, ritenendo ben poco plausibile l’identificazione certa degli autori e indicando possibili testimoni a discarico. Non essendo stata richiesta l’audizione, la CSA fissava udienza in camera di consiglio, nel corso della quale riteneva opportuno sentire a chiarimenti il direttore di gara, il quale confermava l’episodio dello sputo, pur evidenziando come in effetti non fosse chiaro se fosse stato volontario o meno; nel frangente, l’arbitro lo aveva comunque ritenuto tale e aveva espulso il calciatore. In relazione alla successiva condotta, l’arbitro confermava invece integralmente quanto riportato in referto. Un tanto premesso, preliminarmente la CSA rileva la inammissibilità della impugnazione per quanto riguarda la sanzione pecuniaria; l’art. 137, co. 3, lett. d) CGS esclude infatti che possano essere suscettibili di gravame le sanzioni sino ad euro 50,00, per una precisa scelta del legislatore federale, che non è dato poter sindacare. Quanto all’episodio dello sputo, invece, se è risultata confermata la ricostruzione dei fatti così come descritta nel referto di gara quanto al comportamento tenuto dal calciatore dopo la notifica dell’espulsione (applauso beffardo, insulto all’arbitro), circostanze queste peraltro pacificamente ammesse dalla stessa reclamante, non vi è in effetti piena certezza della volontarietà dello sputo, pur avvenuto, avendo l’arbitro evidenziato di averlo percepito “con la coda dell’occhio” e avendolo sul momento ritenuto voluto nei confronti dell’avversario. Il dubbio della volontarietà, desumibile dagli atti di gara e anche successivamente confermato dall’arbitro potrebbero anche far pensare ad una erronea comprensione dell’accadimento, e quindi ad una espulsione forse anche non sufficientemente ponderata quanto ai suoi reali presupposti; tuttavia, non è in alcun modo giustificabile la deprecabile reazione successiva, che dunque merita adeguata sanzione. L’applauso ironico e l’insulto, infatti, costituiscono comportamento che non può trovare comunque alcuna giustificazione, ancorché conseguente ad un ipotetico errore del direttore di gara. Tenendo conto della giovane età dell’interessato e del dichiarato pentimento, di cui peraltro non vi è traccia negli atti ufficiali, la sanzione può essere ricondotta al mimino edittale. La condotta successiva alla espulsione, infatti, è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara). Detta disposizione, nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. Risultando, dunque, pacifico che il calciatore abbia posto in essere una condotta che, per come descritta in referto, è da intendersi, oltre che assolutamente censurabile in ambito sportivo, anche lesiva della dignità e della onorabilità del Direttore di Gara, la Corte Sportiva d’Appello ritiene congrua la sanzione di 4 giornate di squalifica prevista dall’art. 36, co. 1, lett. a) CGS.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, - dichiara l’inammissibilità del reclamo in ordine alla sanzione pecuniaria, in quanto non impugnabile ai sensi dell’art. 137, co. 3, lett. d) CGS; - ritenuta la parziale fondatezza del reclamo in ordine alla squalifica disposta a carico del calciatore, ridetermina la sanzione a carico del sig. Matteo PERESSIN nella squalifica per 4 (quattro) giornate. Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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