C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 34 del 10.10.2024 – Delibera – gara del 29/09/2024 A.S.D. CSC NATISONE – A.S.D. POLISPORTIVA OPICINA IL G.S.T. – letti gli atti di gara e relativi allegati; – assunti i provvedimenti disciplinari

gara del 29/09/2024 A.S.D. CSC NATISONE – A.S.D. POLISPORTIVA OPICINA

IL G.S.T. - letti gli atti di gara e relativi allegati; - assunti i provvedimenti disciplinari conseguenti; - a scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n.31 del 03/10/2024; - letti i contenuti del preannuncio e del ricorso dd. 01/10/24 ritualmente trasmessi dalla A.S.D. POLISPORTIVA OPICINA allo scrivente e alla controparte A.S.D. CSC NATISONE con cui eccepisce la partecipazione alla gara nelle file della A.S.D. CSC NATISONE di un calciatore la cui posizione asserisce essere non regolare; considerato che, in particolare, la ricorrente lamenta la partecipazione da parte del calciatore sig. MUSULIN Davide a carico del quale, alla data della gara, gravava la squalifica per una giornata effettiva come da C.U. n. 11 del 30.08.2024 della Delegazione provinciale di Gorizia; - letti, altresì, i contenuti della memoria trasmessa dalla A.S.D. CSC NATISONE con la quale quest’ultima rileva che: a) il calciatore in questione era stato espulso per fallo di gioco nell’ultima gara del torneo “Trofeo Silvano Lorenzon” che ha avuto luogo a Romans d’Isonzo (GO) nei giorni 23 e 27 agosto 2024; b) il Regolamento del Torneo, all’art. 10, espressamente assegna al Giudice Sportivo (titolare o supplente) del comitato di competenza la disciplina del torneo stesso e ciò ha indotto la società e i propri dirigenti a verificare i provvedimenti pubblicati nei comunicati ufficiali del solo Comitato regionale e non anche quelli delle delegazioni provinciali di quest’ultimo; c) dai comunicati ufficiali del Comitato regionale non risultava la squalifica del calciatore in questione, né risultava dal portale denominato “giustizia sportiva”. Circostanze, tutte, che hanno indotto la società a ritenere regolare la posizione del proprio calciatore; - ritenuto che le argomentazioni dell’A.S.D. CSC NATISONE non siano condivisibili in quanto il Comitato regionale è sì unico, e infatti le delegazioni provinciali ne costituiscono mere articolazioni, come del resto correttamente evidenziato dalla stessa società resistente; - atteso, comunque, che quand’anche l’indicazione della squalifica per una giornata effettiva di gara conseguente ad un’espulsione comminata sul campo ad un calciatore non venisse pubblicata nel relativo comunicato ufficiale, ciò non inficerebbe la squalifica stessa avuto riguardo all’automatismo della squalifica stessa per (almeno) una giornata di gara effettiva espressamente prevista dall’art. 9, comma 7 C.G.S. (“al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”), a nulla rilevando , in questa unica ipotesi, la declaratoria del Giudice Sportivo (necessaria, al contrario, in tutti gli altri casi); - considerato che, nel caso in esame, al calciatore risulta essere stato regolarmente notificato il provvedimento di espulsione in occasione della gara nella quale tale provvedimento era stato adottato nei suoi confronti; - accertato, pertanto, che alla data della gara in oggetto (29.09.2024) il calciatore in questione non risultava avere ancora scontato la predetta giornata di squalifica; - considerato che la partecipazione a gare ufficiali di calciatori privi di titolo (come nel caso di specie, in quanto squalificati) comporta inevitabilmente la sanzione, a carico della Società, della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, lettera a); - tenuto in ogni caso conto, infine, che la formulazione dell’art. 10 del Regolamento del Torneo (certamente di non intelligibile chiarezza) avrebbe potuto ingenerare una certa incertezza in ordine alla precisa individuazione del Comunicato Ufficiale nel quale sarebbero stati pubblicati i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, e ciò può essere ritenuta un’attenuante per la Società e i suoi dirigenti tale da non far ritenere corretto sanzionare in questa sede anche il dirigente accompagnatore della squadra in occasione della gara in epigrafe; - ai sensi e per gli effetti degli artt. 9,10 e 65 del C.G.S.;

P.Q.M.

- accoglie il ricorso della A.S.D. POLISPORTIVA OPICINA e dispone la restituzione della relativa tassa; - delibera la perdita della gara a carico della Società A.S.D. CSC NATISONE con il risultato di 3-0 in favore della Società A.S.D. POLISPORTIVA OPICINA; - squalifica per un'ulteriore giornata effettiva di gara il calciatore Sig. MUSULIN Davide.

 

 

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