C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17.10.2024 – Delibera – gara del 5/10/2024 L M E – ANCONA LUMIGNACCO
gara del 5/10/2024 L M E - ANCONA LUMIGNACCO
IL G.S.T. - letti gli atti di gara e relativi allegati; - a scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata nel C.U. n. 34 del 10.10.2024; - letti il preannuncio ed il ricorso dd. 08.10.24 ritualmente trasmessi dalla L M E allo scrivente ed alla controparte A.S.D. ANCONALUMIGNACCO con i quali si eccepisce la partecipazione alla gara nelle file della A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO di un calciatore la cui posizione si asserisce non regolare; - considerato che, in particolare, la ricorrente lamenta la partecipazione alla gara da parte del calciatore sig. Andrea TOTIS a carico del quale, alla data della gara, gravava la squalifica per ulteriori 2 giornate di gara in forza della decisione di cui al C.U. n.107 del 07/05/2024; - letta, altresì, la memoria difensiva depositata dalla A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO con la quale si afferma che la squalifica di cui alla delibera contenuta nel citato C.U. n. 107 si considerava scontata con la mancata partecipazione dello stesso calciatore alle gare disputate dalla propria prima squadra nel campionato di Promozione nelle date 15.09.2024 e 19.09.2024; - accertato che il sig. TOTIS Andrea militava, nelle more della stagione 2023/2024, nella categoria Allievi della A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO ed altresì che lo stesso calciatore nella stagione in corso2024/2025 milita nella medesima Società categoria JUNIORES Under 19; - tenuto conto del tenore letterale dell'art. 21 co. VII C.G.S. ove espressamente si afferma "Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza"; - rilevato pertanto che il sig. TOTIS Andrea, alla luce della predetta norma deve scontare le residue giornate nella “[ ] nuova categoria di appartenenza” (Juniores), e non già in occasione della disputa di gare della prima squadra; - ai sensi e per gli effetti degli artt. nn. 9,10, 65 del C.G.S.;
P.Q.M.
- accoglie il ricorso della L M E e dispone la restituzione della relativa tassa; - delibera la perdita della gara a carico della Società A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO con il risultato di 3-0 in favore della Società L M E; - squalifica per una ulteriore giornata effettiva di gara il calciatore Sig. Andrea TOTIS della Società ASD ANCONA LUMIGNACCO (oltre alla pregressa squalifica, se e nella misura non sia ancora scontata); - inibisce fino al 05.11.2024 il Sig. Roberto PERESSUTTI, Dirigente Accompagnatore della Società ASD ANCONA LUMIGNACCO in occasione della gara in epigrafe.