C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 24.10.2024 – Delibera – gara del 13/10/2024 SANT’ANDREA SAN VITO – TORRE
gara del 13/10/2024 SANT’ANDREA SAN VITO - TORRE
IL G.S.T. - A scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata nel C.U. 36 del 17/10/2024 il cui contenuto è da ritenersi quivi integralmente richiamato; - letti gli atti di gara e relativi allegati; - Assunti dall’arbitro, in apposita videoconferenza dd. 16.10.2024, i chiarimenti e le precisazioni del caso; - Espletati tutti gli accertamenti consentiti al presente Ufficio e istruiti tutti i mezzi di prova di cui questo può disporre nel rispetto delle norme dell'Ordinamento Sportivo; - accertato sulla scorta di un tanto che: al termine della gara, il sig. ZAGARIA Sebastiano, Dirigente della società Sant’Andrea S.Vito, avvicinato il Direttore di gara, protestava avverso una sua decisione proferendo altresì all’indirizzo di quest’ultimo una espressione ingiuriosa; notificato il provvedimento disciplinare dell’espulsione, il Sig. ZAGARIA Sebastiano spingeva volontariamente con entrambe le mani sul petto il Direttore di gara facendogli perdere l'equilibrio e facendolo arretrare di qualche passo, pur senza provocarne la caduta; In tale occasione, i calciatori della Società Sant’Andrea S.Vito intervenivano trattenendo il sig. ZAGARIA il quale, divincolandosi, colpiva volontariamente il piede destro – ed in particolare le dita – dell’arbitro con un pestone, procurando allo stesso dolore; nell’abbandonare il terreno di gioco accompagnato dai calciatori della sua squadra, il sig. ZAGARIA proferiva all’indirizzo dell’arbitro una espressione minacciosa; Successivamente, a circa due minuti dagli episodi sopra riportati, mentre il direttore di gara stava impegnando il gradone posto all’ingresso degli spogliatoi, veniva colpito con un calcio da tergo, sul polpaccio, sferrato dal sig. ZAGARIA Sebastiano che comportava la perdita di equilibrio - ma non la caduta - dell’arbitro provocandogli, altresì, un dolore acuto; Rientrato nello spogliatoio, l’arbitro veniva nuovamente raggiunto dal Sig. ZAGARIA Sebastiano il quale, nel tentativo di entrare nel predetto spogliatoio, veniva allontanato su richiesta del Direttore di gara dal Sig. DE SANTIS Manuel, dirigente della società Sant’Andrea S.Vito; nell’allontanarsi, il sig. ZAGARIA Sebastiano proferiva una ulteriore espressione minacciosa all’indirizzo del Direttore di gara; in un secondo momento l’arbitro si recava - in ragione delle conseguenze del calcio subito al rientro negli spogliatoi - presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Palmanova ove, a seguito degli opportuni accertamenti medici, venivano attestati 4 (quattro) di prognosi come da certificato medico prodotto unitamente al referto di gara; - Considerato che gli eventi sopra riportati integrano la fattispecie di cui all'art. 35 CGS anche in ragione della certificazione medica attestante l'esistenza di lesioni personali in danno al direttore di gara; - considerata altresì, la responsabilità oggettiva della Società ospitante e tenuto conto delle aggravanti e delle attenuanti applicabili al caso di specie; - ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 8, 10, 13, 14, 35 del C.G.S.
P.Q.M.
commina a carico della Società SANT’ANDREA SAN VITO la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione ai sensi dell'art. 35 co. V – bis CGS; sanziona il dirigente sig. ZAGARIA Sebastiano, dirigente della Società SANT’ANDREA SAN VITO, con l’inibizione sino al giorno 30.06.2027; precisa, per quanto di competenza, che le suddette sanzioni rilevano ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 co. VII° C.G.S. dell’art. 35 co. VII° C.G.S..