C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 07.11.2024 – Delibera – gara del 15/09/2024 UNIONE CALCIO 3 STELLE – POZZUOLO DEL FRIULI
gara del 15/09/2024 UNIONE CALCIO 3 STELLE – POZZUOLO DEL FRIULI
IL G.S.T. - A scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata nel C.U. 26 del 20/09/2024 il cui contenuto è da ritenersi quivi integralmente richiamato; - letti gli atti di gara e relativi allegati; - rilevato, sulla scorta di quanto sopra, che il direttore di gara riferiva testualmente che "al termine della gara …OMISSIS… vedo un gruppo di giocatori e dirigenti di entrambe le squadre discutere animatamente con un gruppo di persone tra il pubblico attraverso la rete. i toni erano accesi e vengo poi a sapere che da alcuni degli spettatori erano state rivolte delle frasi razziste nei confronti della squadra ospite…OMISSIS… ." riportando, altresì, le espressioni discriminatorie asseritamente proferite nell'occasione; - letti contenuti della relazione fatta pervenire a Codesto Ufficio dalla Procura Federale F.I.G.C. a seguito di apposita istruttoria richiesta dallo scrivente; - espletati, quindi, tutti gli accertamenti consentiti al presente Ufficio e istruiti tutti i mezzi di prova di cui questo può disporre nel rispetto delle norme dell'Ordinamento Sportivo; - atteso che all’esito dell’attività di indagine è emerso, per quanto qui di interesse, che: a. il dirigente accompagnatore della società ASD POZZUOLO in occasione della gara in epigrafe, ha riferito che, a gara terminata, un singolo sostenitore della squadra ospitante non identificato avrebbe proferito all’indirizzo di un proprio calciatore un’espressione gravemente offensiva a sfondo razziale. Riferiva, inoltre, di aver udito un’ulteriore espressione discriminatoria proferita da altro sostenitore; b. il sig. MATTIA CIGONI NADALUTTI, calciatore della società ASD POZZUOLO, ha riferito di aver udito entrambe le espressioni discriminatorie di cui sopra, mentre il calciatore della società ASD POZZUOLO destinatario dell’espressione di cui sopra, ha riferito di aver udito solo quella a lui indirizzata e ha riferito, altresì, che il soggetto che l’aveva pronunciata avrebbe cercato di attingerlo con uno sputo senza tuttavia colpirlo. Il medesimo calciatore ha, infine, riferito che nella gara successiva il capitano della squadra ospitante si sarebbe scusato per quanto accaduto al termine della gara in epigrafe; c. il sig. LUCA ZAMARIAN, presidente della ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE, ha riferito di aver organizzato una riunione al fine di chiarire i fatti accaduti anche alla luce delle convocazioni nelle more pervenute dalla Procura Federale F.I.G.C., in seno alla quale un genitore di due calciatori tesserati per la ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE ammetteva la propria responsabilità in relazione all’espressione discriminatoria in oggetto, scusandosi per il proprio comportamento ed evidenziando che tale comportamento era stato determinato da un momento di rabbia; - accertato, sulla scorta di quanto sopra, che: a. l’espressione discriminatoria di cui sopra è stata sentita da tutti i soggetti auditi dalla Procura appartenenti alla società ASD POZZUOLO; b. secondo quanto riferito dallo stesso presidente sig. Zamarian, il soggetto che ha proferito l’espressione discriminatoria è un sostenitore della medesima società che, individuato, ha ammesso la propria responsabilità e si è scusato per il proprio comportamento; c. il sostenitore di cui alla lettera b) che precede non è soggetto tesserato; d. non è emerso, al contrario, alcun elemento volto a confermare con un sufficiente grado di certezza la sussistenza del secondo fatto oggetto del procedimento istruttorio né, tanto meno, ad identificare il soggetto che avrebbe proferito l’ulteriore espressione offensiva di stampo razzista all’indirizzo di calciatori della ASD POZZUOLO; e. la società ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE si è prontamente attivata per identificare l’autore responsabile della condotta discriminatoria accertata (circostanza attenuante ai sensi dell’art. 29 comma 1 lett. c C.G.S.) e ha fattivamente collaborato in occasione delle indagini compiutamente svolte dalla Procura Federale consentendo la rapida e precisa ricostruzione dei fatti nonché l’individuazione delle responsabilità rilevanti ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari; f. parimenti, il capitano della ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE ha provveduto a scusarsi con i diretti interessati alla prima occasione utile; - accertata, pertanto, dell’ineludibile responsabilità oggettiva della Società ospitante, e tenuto debitamente conto delle attenuanti applicabili al caso di specie, a sensi e per gli effetti degli artt. 6, 8, 12, 28, 29 e 65 del C.G.S.,
P.Q.M.
- commina a carico della Società ASD Unione Calcio Tre Stelle la sanzione dell’ammenda di euro 400,00.