C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 60 del 24.12.2024 – Delibera – Deferimento TFT-SD n. 3/2024-2025 a carico di Alessio TORMO, Samuele DI GIUSTO e A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA

Deferimento TFT-SD n. 3/2024-2025 a carico di Alessio TORMO, Samuele DI GIUSTO e A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA

 Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Alessio TORMO, il sig. Samuele DI GIUSTO e l’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA per le seguenti condotte: 1) il sig. Alessio TORMO, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, per la violazione dell’art. 4, co. 1, dell’art. 28, co. 1 e dell’art. 38, co. 1, CGS per avere lo stesso, nel corso della gara Nuova Tarvisio – Real Imponzo Cadunea del 23.6.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore avversario sig. Francesco Vergara, schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia numero 3, la seguente espressione: [omissis]; nonché per avere lo stesso, al termine della gara Nuova Tarvisio – Real Imponzo Cadunea del 23.6.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, all’interno degli spogliatoi, aggredito il calciatore avversario sig. Francesco Vergara spintonandolo ed afferrandolo con le mani al collo;

2) il sig. Samuele DI GIUSTO, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, per la violazione dell’art. 4, co. 1 e dell’art. 28, co. 1, CGS per avere lo stesso, nel corso della gara Nuova Tarvisio – Real Imponzo Cadunea del 23.6.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore avversario sig. Francesco Vergara, schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia numero 3, la seguente testuale espressione: [omissis]; 3) l’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessio TORMO e dal sig. Samuele DI GIUSTO così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo l’udienza del 12.12.2024. Alla predetta udienza, all’ora fissata per la convocazione, risultavano presenti: il dott. Luca RICATTO quale rappresentate della Procura Federale; il sig. Mauro CACITTI, presidente dell’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, nonché l’avv. Luigi PUGNETTI, come da nomina acquisita in sede d’udienza. Nessuno è comparso per gli altri deferiti. Preso atto, preliminarmente, della dichiarazione resa dal legale rappresentante della A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA di non essere interessato ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS e udita la relazione è stato quindi aperto il dibattimento. L’avv. PUGNETTI ha inteso richiamarsi alla memoria al tempo dimessa alla Procura Federale, riprendendone sostanzialmente i contenuti (in punto, segnatamente, di: asserita lacunosità delle indagini svolte; inattendibilità del sig. VERGARA, il quale avrebbe – nella vicenda – un interesse proprio; inerzia dello stesso sig. VERGARA rispetto al provvedimento sanzionatorio emanato dal G.S.T. nei suoi confronti; “prova negativa” fornita dal Direttore di Gara, il quale ha dichiarato di non aver udito alcuna espressione discriminatoria). All’esito della discussione, condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto - per il sig. Alessio TORMO: 12 (dodici) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; - per il sig. Samuele DI GIUSTO: 10 (dieci) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; - per l’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA: Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. L’avv. PUGNETTI ha richiesto il proscioglimento della A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA da ogni addebito, in considerazione della infondatezza del deferimento anche in relazione alla posizione dei tesserati. La motivazione. I calciatori deferiti sono incolpati, entrambi, della violazione di cui all’art. 4, co. 1, e art. 28, co. 1, CGS per una identica condotta, sostanziatasi – secondo quanto rilevato dalla Procura Federale – nell’aver “proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore avversario sig. Francesco Vergara” una espressione discriminatoria con connotazione territoriale. In sede di referto, il Direttore di Gara non ha riportato alcuna annotazione al riguardo. Ad ogni modo, è da rilevarsi che – per logica impossibilità – il referto non può assurgere a prova legale anche del quod non, posto che l’attenzione del Direttore di Gara ben può essere assorbita dallo svolgimento dell’incontro e che, per un tanto, egli non abbia la possibilità di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. Ne consegue che il solo fatto che un evento non sia documentato nel referto del Direttore di Gara (o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori) non implica, di necessità, che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde e, in particolare, dagli atti di indagine della Procura Federale, siccome previsto dall’art. 61, co. 1, CGS (CFA n. 76/2021-2022; CFA n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020). Quanto alla sussistenza o meno delle contestate violazioni (recte: quanto alla prova della loro sussistenza) è necessario richiamarsi, quindi, alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso delle indagini disposte dalla Procura Federale, dovendosi adeguatamente considerare il loro valore probatorio. E’ principio consolidato nell’ordinamento settoriale sportivo quello secondo cui “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (tra le tante: CFA, n. 47/2024-2025; CFA, n. 68/2021-2022; è stato finanche affermato che “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale”; così CGF, 19.08.2011, C.U. n. 47/CGF del 19.09.2011).Tale principio, ampiamente condiviso (ed applicato) dal Tribunale Federale Territoriale, necessita tuttavia, al di là del richiamo definitorio, di una adeguata specificazione in ordine alle sue concrete ricadute applicative. Ed invero, il principio probatorio del “più probabile che non” deve essere declinato, operativamente, in una duplice attività di analisi, costituita: (i) da una prima valutazione di natura selettiva (finalizzata ad eliminare, dal novero delle ipotesi possibili, quelle meno probabili) e (ii) da un successivo vaglio, tra le ipotesi più probabili, di quella che tra esse – secondo un ragionamento di tipo inferenziale – abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. In un siffatto contesto, attesa l’impredicabilità di una aritmetica dei valori probatori, si rende necessario valutare, nel caso di dichiarazioni dai contenuti contrapposti, tanto la credibilità soggettiva dei dichiaranti (i.e.: l’attendibilità delle deposizioni), quanto l’oggettiva verosimiglianza del loro racconto, dovendosi considerare, ove sussistenti, anche altri indici esterni e/o indiretti che, al riguardo, possano assumere rilevanza. Il tutto nell’ottica di una valutazione complessiva (e non già parziale) del quadro probatorio disponibile, non reputandosi legittima una elezione selettiva del materiale probatorio, a supporto della sola tesi che si intende sostenere. Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, la Procura Federale ha inteso deferire il calciatore TORMO ed il calciatore DI GIUSTO (oltre che l’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA a titolo di responsabilità oggettiva) rilevando che i fatti oggetto di accertamento troverebbero riscontro nelle dichiarazioni rese dal sig. VERGARA, nonché “piena ed inequivocabile conferma” nelle dichiarazioni rese in sede di audizione dall’allenatore MASCIA, dal dirigente PAGANO e dai calciatori CIOTOLA e VAROSI, tutti tesserati per la società A.S.D. TARVISIO. Le dichiarazioni, di segno contrario, rese dal sig. TORMO e dal sig. DI GIUSTO (le uniche considerate dalla Procura Federale) sono state reputate non credibili, ravvisandosi in esse solo il “tentativo di negare dinanzi all’Organo inquirente il compimento di atti disciplinarmente rilevanti”. Il Tribunale Federale Territoriale rileva, per contro, che il quadro probatorio disponibile ricomprende anche le deposizioni rese dal Direttore di Gara (Arbitro effettivo di comprovata esperienza), sig. VENTURINI, e da due tesserati dell’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA: il sig. MARTINI (dirigenteaccompagnatore presente in panchina in luogo dell’allenatore squalificato) ed il sig. MORASSI (massaggiatore, anch’egli presente in panchina). In ragione della gravità della condotta oggetto di deferimento, si intende passare in rassegna le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti in sede di indagine, nell’ottica di una comparazione di tali dichiarazioni, al fine di dare applicazione concreta, per quanto sopra riportato, al principio probatorio del “più probabile che non” ed individuare, conseguentemente, l’ipotesi che (anche per logica) possa reputarsi prevalente. L’allenatore MASCIA ha dichiarato di aver sentito il calciatore TORMO rivolgere al calciatore VERGARA “ripetutamente” l’espressione discriminatoria di cui trattasi, chiedendo anche all’allenatore dell’A.S.D. IMPONZO CADUNEA, durante l’incontro, di intervenire. Lo stesso sig. MASCIA ha dichiarato di essersi lamentato al termine della gara “con l’allenatore MARTINI per la sua inerzia ricevendo le sue scuse”. Il sig. MARTINI ha viceversa dichiarato di non aver udito, durante l’incontro, alcun “insulto razzista” rivolto agli avversari e di non aver mai parlato con il sig. MASCIA durante la gara, né di avergli chiesto scusa al termine della stessa (il sig. MARTINI ha rilevato di aver solamente scambiato qualche impressione con l’allenatore avversario, dopo la “rissa” occorsa al termine della gara – “rissa” per la quale il sig. VERGARA è stato sanzionato dal GST – concordando sull’opportunità “di chiudere la questione senza altre conseguenze”). Il sig. PAGANO (dirigente-accompagnatore dell’A.S.D. TARVISIO) ha dichiarato di aver sentito “urlare” dalla “zona difensiva del Real I.C.” l’espressione discriminatoria attribuita, dallo stesso sig. PAGANO, al calciatore TORMO. Analoga dichiarazione hanno reso il calciatore CIOTOLA ed il calciatore VAROSI (quest’ultimo ha altresì riportato di essersi rivolto al Direttore di Gara chiedendo l’adozione di provvedimenti disciplinari). Per contro, il massaggiatore MORASSI, presente in panchina, ha dichiarato di non avere sentito nessun insulto di natura razziale o di discriminazione territoriale durante la gara. Quanto al sig. TORMO, quindi, le ipotesi che si contrappongono sono radicalmente antitetiche, posto che, da un lato, si assume che egli abbia ripetutamente urlato, dalla zona difensiva, delle espressioni discriminatorie all’indirizzo del calciatore VERGARA; mentre, dall’altro lato, si assume che tali espressioni non siano state affatto proferite. Il Tribunale Federale Territoriale, con riferimento alle dichiarazioni direttamente rese dal sig. VERGARA, ampiamente valorizzate in sede di atto di deferimento, ritiene che le stesse non abbiano particolare attendibilità. Ed invero, in punto di valutazione della credibilità soggettiva del sig. VERGARA, si rileva che egli – in sede di audizione – ha sostanzialmente rappresentato di essere stato una sorta di incolpevole vittima di un atto di aggressione perpetrato, a suo danno, dal calciatore TORMO, ribadendo di non aver mai toccato il sig. MORASSI, posto che lo stesso non si trovava nelle vicinanze. Tale dichiarazione è del tutto incompatibile con quanto riportato dal Direttore di Gara in sede di referto (al quale, per espressa previsione dell’art. 61, co. 1, CGS, deve essere attribuita piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare), il cui contenuto è stato poi ripreso, in sede sanzionatoria, dal GST con provvedimento che non è stato oggetto di impugnazione da parte del calciatore. V’è da dire, per altro, che la condotta del sig. VERGARA, il quale ha inteso inviare – a provvedimento sanzionatorio irrogato – una mail ad un’emittente radiofonica definendo “del tutto inventate” e, finanche, menzognere le circostanze riportate a referto dal Direttore di Gara pare, essa stessa, passibile di censura disciplinare. E’ ben possibile, per contro, che le dichiarazioni rese dal calciatore TORMO e dal portiere DI GIUSTO possano rappresentare, astrattamente, un tentativo di discolpa dinanzi all’Organo Inquirente. Tali dichiarazioni, tuttavia, collimano con quelle rilasciate dal sig. MARTINI e dal sig. MORASSI. Anche rispetto agli stessi si potrebbe ipotizzare, sempre astrattamente, un loro generico interesse a non veder sanzionati dei calciatori appartenenti alla stessa A.S.D. per la quale essi sono tesserati. La valutazione in ordine alla sussistenza o meno di tale interesse, ad ogni modo, diventa del tutto recessiva ove si ponga mente al fatto che dette dichiarazioni sono conformi a quelle rese dall’unico soggetto imparziale che era presente sul terreno di gioco: il Direttore di Gara. Quest’ultimo, invero, sentito in corso di indagini, ha dichiarato di non aver percepito, durante la gara, alcun insulto indirizzato al calciatore VERGARA. Orbene: se, come riferito dai tesserati della A.S.D. TARVISIO, le espressioni discriminatorie sono state reiteratamente urlate dalla zona difensiva dell’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, pare poco credibile (anche logicamente) che le stesse non siano state percepite dal Direttore di Gara, con immediata sanzione dei responsabili e/o con richiesta di subitanea cessazione di tali condotte. Soprattutto nel contesto di un incontro in cui il Direttore di Gara, come si evince dal referto, si è dimostrato molto attento nel valutare e sanzionare gli episodi occorsi (tra cui anche atteggiamenti di protesta). Ciò che vale per il calciatore TORMO vale, a maggior ragione, per il portiere DI GIUSTO, il quale – per posizione e ruolo – sarebbe stato facilmente udibile ed identificabile dal Direttore di Gara ove egli avesse gridato delle espressioni discriminatorie nei confronti di un avversario. Il portiere DI GIUSTO, per altro, non è mai stato individuato con certezza, quale responsabile delle condotte a lui ascritte, nemmeno dai tesserati dell’A.S.D. TARVISIO (così il sig. MASCIA: “… probabilmente uno di loro era il portiere perché quelle urla provenivano dalla zona difensiva…”; così il sig. PAGANO: “Suppongo che anche il portiere abbia rivolto quegli insulti soprattutto perché al termine della gara si è scusato con il Vergara.”; così il sig. VAROSI: “… probabilmente anche il portiere perché al termine dell’incontro l’ho sentito scusarsi per l’accaduto con il nostro allenatore.”). L’episodio delle scuse è stato riportato dallo stesso sig. DI GIUSTO, il quale ha però dichiarato di essersi chiarito con il sig. VERGARA e con l’allenatore dell’A.S.D. TARVISIO in relazione ad un diverso episodio occorso durante la gara (insulto becero, ma non discriminatorio, gridato a seguito di una condotta gravemente antisportiva del calciatore avversario). In relazione alle espressioni discriminatorie asseritamente proferite dai sig.ri TORMO e DI GIUSTO, è da rilevarsi, quindi, che l’atto di deferimento ha inteso considerare, dal punto di vista probatorio, delle evidenze solo parziali, trascurando le deposizioni – pur ritualmente acquisite – di segno contrario rispetto a quelle su cui il predetto atto di deferimento, in parte qua, si fonda. In relazione alle dichiarazioni rese dai soggetti tesserati per le società sportive, la valutazione complessiva del quadro probatorio evidenza una posizione di sostanziale equilibrio, sussistendo tra le diverse ipotesi in disamina (ossia quella del detto e quella del non detto) un pari supporto probatorio, di talché la valutazione dell’organo giudicante deve necessariamente indirizzarsi alla credibilità soggettiva dei dichiaranti ed alla attendibilità oggettiva del loro racconto, considerandosi anche la sussistenza di indici esterni che, al riguardo, possano assumere rilevanza. Quanto alla credibilità soggettiva del sig. VERGARA già si è detto (la negazione, da parte dello stesso, di fatti riportati a referto – e confermati anche da altri soggetti sentiti – pare circostanza sufficiente ad escluderla). Quanto agli elementi terzi rispetto alle dichiarazioni dei tesserati, non si può non attribuire rilevanza decisiva, anche ai fini della rottura dell’equilibrio probatorio di cui sopra, alle dichiarazioni (imparziali) rese dal Direttore di Gara, il quale ha riportato di non aver udito alcun insulto e/o espressione discriminatoria indirizzata al sig. VERGARA. La circostanza diventa tanto più dirimente, quanto la si rapporti ai fatti così come descritti dai tesserati dell’A.S.D. TARVISIO (reiterate urla di espressioni discriminatorie provenienti dalla zona difensiva dell’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA). Ed invero, al di là del reciproco “annullamento probatorio” delle dichiarazioni rese dai calciatori e dai dirigenti sentiti (di segno uguale e contrario), rimane escludibile anche la c.d. prova logica dell’illecito, non essendo verosimile né logico, come detto, che un Direttore di Gara di comprovata esperienza non sia in grado di percepire delle espressioni discriminatorie (configuranti una condotta di particolare gravità dal punto di vista disciplinare) urlate non una ma più volte da una parte all’altra del terreno di gioco. Ne deriva che l’applicazione concreta del principio del “più probabile che non”, pure nella sua declinazione più estesa della c.d. prova logica, induce a ritenere prevalente l’ipotesi del non detto. Il calciatore TORMO risulta deferito anche per la violazione di cui all’art. 38, co. 1, CGS, in relazione all’aggressione che si assume da lui perpetrata a danno del sig. VERGARA al termine della gara di cui trattasi. I tesserati sentiti in sede di indagini dalla Procura Federale hanno riportato, agli effetti, la circostanza dell’aggressione. Ed invero: il dirigente PAGANO ha dichiarato che il sig. TORMO ha reagito violentemente ad una frase pronunciata dal sig. VERGARA “spingendo il Vergara e afferrandolo con due mani per il collo”; il calciatore CIOTOLA ha dichiarato che il sig. TORMO, nell’occasione, “ha preso per il collo” il sig. VERGARA “facendolo finire contro il muro”, riportando, per altro che il sig. VERGARA ha avuto difficoltà a liberarsi. L’episodio dell’aggressione è stato visto, seppure a distanza, anche dal calciatore VAROSI (“ad un tratto, da una ventina di metri di distanza ho visto, all’ingresso degli spogliatoi, il Tormo aggredire il Vergara”) e dal sig. MORASSI il quale ha riportato che, dopo una frase detta dal sig. VERGARA, il sig. TORMO si è alzato ed i due “hanno cominciato a strattonarsi” (il sig. MORASSI è poi intervenuto per sedare la colluttazione, subendo, da parte del sig. VERGARA, l’aggressione riportata in sede di referto). E’ lo stesso sig. TORMO, per altro, a confermare che – a seguito di un non meglio precisato “insulto” ricevuto dal sig. VERGARA – ha iniziato a spingere quest’ultimo cercando di allontanarlo. Non vi è prova, ad ogni modo, che sia stato proprio il sig. TORMO ad arrecare al sig. VERGARA la ferita di cui alla fotografia improvvidamente trasmessa da quest’ultimo ad una emittente radiofonica. Ed invero, alla colluttazione finale, come riferito da tutti i soggetti sentiti, ha partecipato un numero indefinito di calciatori con condotte non certo commendevoli (“qualcuno […] ha cercato di sferrare qualche pugno” ha riportato il sig. MORASSI), di talché imputare al sig. TORMO la paternità della lesione che il sig. VERGARA assume di aver subito pare una forzatura. Rimane tuttavia il fatto che la condotta tenuta, nell’occasione, dal sig. TORMO è certamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 38, co. 1, CGS (condotta violenta dei calciatori). Nella nozione di violenza – sanzionata dalla norma in esame – devono infatti ricomprendersi tutti quei comportamenti nei quali l’atto aggressivo si verifichi al di fuori della dinamica propria del gioco e qualora esso, pur non possedendo la vis propria dell’atto lesivo, sia comunque espressione di una intensa offensività dal punto di vista dell’etica sportiva. Non v’è dubbio che la condotta tenuta dal sig. TORMO, come sopra descritta, abbia tale connotazione e che la stessa, per un tanto, sia passibile di sanzione ai sensi dell’art. 38, co. 1, CGS. Benché alcune delle persone sentite abbiano dichiarato che il sig. TORMO ha reagito ad una frase pronunciata dal sig. VERGARA (declinata, dallo stesso sig. TORMO, nelle forme di un non meglio precisato insulto) non vi è prova di una effettiva “provocazione” o di altra circostanza che giustifichi – in ipotesi – l’applicazione di una delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS. Pare congrua, dunque, l’irrogazione al calciatore della sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive, in applicazione del minimo edittale previsto dalla norma in rilievo. Dalla responsabilità del calciatore TORMO discende la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA. Al riguardo, è da ritenersi congrua la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 (duecento), anche in ragione della condotta tenuta dal sig. MORASSI, intervenuto immediatamente, a rischio della propria incolumità, per sedare la colluttazione (durata, comunque, meno di un minuto).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD - quanto al sig. Alessio TORMO, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti per la violazione dell’art. 4, co.1 e dell’art. 28, co. 1, CGS, lo proscioglie dall’addebito; ritenuta, per contro, la fondatezza del deferimento nei suoi confronti per la violazione dell’art. 38, co. 1, CGS, irroga allo stesso la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive; - quanto al sig. Samuele DI GIUSTO, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall’addebito; - quanto all’A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, ritenuta la fondatezza del deferimento nei suoi confronti ai sensi dell’art. 6, co. 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessio TORMO, nei limiti di fondatezza del deferimento, irroga alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 (duecento/00). Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2, CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell’art. 51, co. 4, CGS, la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, con le modalità ed i sensi dell’art. 53 CGS.

 

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