R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 20.09.2024 – Delibera – CS-3/2024-2025: RECLAMO della ASD Muggia 1967 (Campionato di Eccellenza, gara ASD Muggia 1967 – ASD Chiarbola Ponziana Calcio del 14.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 25 del 17.09.2024

 

CS-3/2024-2025: RECLAMO della ASD Muggia 1967 (Campionato di Eccellenza, gara ASD Muggia 1967 – ASD Chiarbola Ponziana Calcio del 14.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 25 del 17.09.2024

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 25 del 17.09.2024, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava la squalifica per 3 (tre) giornate effettive a carico del calciatore Luca DAGNOLO, tesserato per la ASD Muggia 1967 (Campionato di Eccellenza, gara ASD Muggia 1967 – ASD Chiarbola Ponziana Calcio del 14.09.2024), in quanto “espulso a gara terminata per essersi avvicinato all'arbitro con atteggiamento aggressivo protestando con veemenza nei suoi confronti.”. Avverso tale decisione, dopo avere formalizzato preannuncio in data 18.09.2024 e avere chiesto e ottenuto copia degli atti di gara nella stessa data, la ASD Muggia 1967 proponeva reclamo in data 19.09.2024, chiedendo la rideterminazione della sanzione “all’ipotesi minima di una giornata di squalifica di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) primo periodo CGS”. Il reclamante, sia pure diffondendosi in critiche oggettivamente ultronee e non strettamente pertinenti rispetto alla sanzione impugnata (il presunto “errore tecnico” dell’arbitro nel avere decretato la fine della gara prima di far battere un calcio d’angolo a favore della ASD MUGGIA 1967, oltre a non essere automaticamente desumibile dai calcoli proposti dalla reclamante, è comunque del tutto irrilevante ai fini dell’odierno decidere), evidenziava come la frustrazione del calciatore, sfociata nelle proteste nei confronti del direttore di gara, avesse trovato la propria giustificazione nella privazione della possibilità per la squadra di appartenenza di battere il calcio d’angolo, mancando in ogni caso tanto le minacce che gli insulti ed essendosi l’interessato limitato a dire per due volte “Fallo battere almeno” (riferito, appunto, al calcio d’angolo rimasto non permesso). I “pugni stretti”, descritti nel referto di gara, non sarebbero stati rivolti all’arbitro, fermo restando che il DAGNOLO era il portiere titolare, che calzava in quel frangente guanti che per lui causavano Rilevante sarebbe altresì il fatto che il calciatore si sarebbe spontaneamente fermato a distanza dall’arbitro, senza affrontarlo direttamente, e altresì la circostanza per cui, nei quattro precedenti campionati in cui era in forze ad altra squadra, mai aveva subito alcuna squalifica, tenendo anzi un comportamento impeccabile dentro e fuori il campo; conseguentemente veniva richiesta la rideterminazione della sanzione a quella minima di cui all’art. 9, co. 1 lett. e) primo periodo CGS. Avendo la parte reclamante rinunciato ai termini di cui all’art. 77 C.G.S. e altresì a comparire in udienza, veniva disposta l’udienza di discussione del reclamo dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello per il giorno 20.09.2024 alle ore 12.00. Un tanto premesso, il reclamo è fondato nei termini che seguono. Richiamato il principio secondo cui il referto arbitrale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai fatti accaduti e ai comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta (art. 61, co. 1, CGS), il comportamento oggetto di reclamo non pare effettivamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 36 CGS, che prevede come sanzione minima (e salva la applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti) la squalifica “per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Nel caso in esame, secondo quanto riportato nel referto, risulta infatti che: - l’episodio si è verificato a gara ormai conclusa; - il fare “minaccioso e aggressivo” si è immediatamente ridimensionato, essendosi il DAGNOLO fermato “a qualche metro” di distanza dal direttore di gara, non risultando che taluno lo abbia trattenuto, ma solamente la presenza nelle vicinanze dei compagni; - l’urlo “a squarciagola” si è poi limitato alla espressione “fallo almeno battere” ripetuta per due volte. Quanto sopra, dunque, tenuto conto della tempistica dell’episodio e dalla circostanza, riportata nello stesso referto, del fatto che il calciatore stava protestando per la mancata esecuzione del calcio d’angolo pur concesso alla sua squadra, ma non fatto eseguire per il sopraggiungere del fischio finale, pare effettivamente riconducibile a una reazione d’impeto, sia pure scomposta e da evitare (il calciatore DAGNOLO non è il capitano, dunque non è soggettivamente titolato a interloquire con l’arbitro), ma non sfociata in comportamenti né ingiuriosi e neppure irriguardosi. Si tratta, dunque, di una protesta veemente da parte di calciatore non avrebbe dovuto farla, ma che si è immediatamente arrestato, a qualche metro di distanza dal direttore di gara, non insultando né mettendo in alcun modo in pericolo l’integrità fisica di nessuno. La sanzione, dunque, può essere rideterminata in quella di 1 (una) giornata, in applicazione dell’art. 9, co. 1 lett. e) CGS e anche alla luce dell’assenza di precedenti disciplinari rilevanti. Stante l’accoglimento del reclamo, va disposto lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta nei termini di cui in motivazione la fondatezza del reclamo: - ridetermina la sanzione a carico del sig. Luca DAGNOLO in 1 (una) giornata di squalifica; - dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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