R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 34 del 10.10.2024 – Delibera – CS-6/2024-2025: RECLAMO della ASD U.S. AMARO (Campionato Carnico di Prima Categoria gara ASD Mobilieri Sutrio – ASD U.S. Amaro del 22.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 28 del 27.09.2024
CS-6/2024-2025: RECLAMO della ASD U.S. AMARO (Campionato Carnico di Prima Categoria gara ASD Mobilieri Sutrio – ASD U.S. Amaro del 22.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n. 28 del 27.09.2024
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 28 dd 27.09.2024 il G.S.T. della delegazione di Tolmezzo comminava a carico di una serie di tesserati dalla ASD U.S. AMARO variegate sanzioni di inibizione e squalifica. Avverso tale decisione la ASD U.S. AMARO formalizzava in data 29.09.2024 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 30.09.2024. Non veniva successivamente formalizzato il reclamo, peraltro sottoposto al regime di abbreviazione dei termini, di cui alle disposizioni recate dal CU n. 159/A del 2 febbraio 2024 della FIGC (“per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo”). Un tanto premesso e fermo quanto sopra, visto l’art. 76, co. 3 CGS, secondo cui “in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, deve comunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara improcedibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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