R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17.10.2024 – Delibera – CS-7/2024-2025 RECLAMO del sig. Davide TURCHETTI (Campionato di Promozione, Gir. B, gara ASD SANGIORGINA – ASD CORNO CALCIO 1929 del 29.09.2024) avverso la decisione adottata dal GST, pubblicata sul CU n. 31 del Comitato Regionale FVG del 03.10.2024

CS-7/2024-2025 RECLAMO del sig. Davide TURCHETTI (Campionato di Promozione, Gir. B, gara ASD SANGIORGINA – ASD CORNO CALCIO 1929 del 29.09.2024) avverso la decisione adottata dal GST, pubblicata sul CU n. 31 del Comitato Regionale FVG del 03.10.2024

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 del 03.10.2024, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per tre gare effettive a carico del sig. Davide TURCHETTI, calciatore tesserato per l’A.S.D. SANGIORGINA (Campionato di Promozione, Gir. B, gara Sangiorgina – Corno Calcio 1929) in quanto “espulso a gara terminata per aver protestato nei confronti dell’arbitro proferendo espressioni irriguardose al suo indirizzo”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 05.10.2024 con richiesta di accesso ai documenti di gara, il sig. TURCHETTI – ricevuti i documenti predetti – ha ritualmente proposto reclamo in data 12.10.2024, rilevando, in sintesi, che: (i) la condotta del calciatore, pur meritevole di sanzione, non è mai sfociata in atteggiamenti scomposti, né ha assunto una gravità tale da giustificare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale; (ii) detta condotta, ad ogni modo, non ha una connotazione ingiuriosa ed essa può essere ricondotta, al più, ad una manifestazione di protesta, per altro non reiterata; (iii) risulterebbero applicabili le attenuanti di cui all’art. 13 CGS, in ragione del fatto che il sig. TURCHETTI ha rivolto le proprie scuse all’Arbitro al termine della gara; che egli non ha particolari precedenti disciplinari; e che il tutto si è svolto in un momento di particolare tensione emotiva, subito dopo il triplice fischio, in un clima generale di protesta. Per tali motivi, il reclamante – in applicazione del principio della proporzionalità della pena – ha chiesto la riduzione della squalifica in una misura ritenuta maggiormente congrua ed adeguata rispetto a quella di tre giornate, ritenuta eccessivamente afflittiva. All’udienza del 16.10.2024, tenutasi in videoconferenza, è comparso, per il reclamante, l’avv. Paolini, il quale si è sostanzialmente richiamato ai contenuti del reclamo, evidenziando la necessità di inquadrare la vicenda nei suoi più esatti termini, in ragione dell’atteggiamento comunque tenuto dal calciatore (non scomposto, né aggressivo) e delle scuse che egli ha porto al Direttore di Gara. Nel merito, la Corte Sportiva d’Appello rileva che, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta sono da intendersi come effettivamente verificati. Nel caso di specie, in sede di referto si riporta che il sig. TURCHETTI, a gara terminata, si è alzato dalla panchina andando incontro al Direttore di Gara e dicendogli: “Scandaloso, sei stato inguardabile”. Per quanto correttamente rilevato dal reclamante, la frase riportata a referto non pare assumere natura ingiuriosa, non avendo essa una connotazione tale da ledere il decoro, la dignità e l’onore del suo destinatario e/o ad attribuire a quest’ultimo qualità personali negative (cfr. CGF n. 236/2009-2010). La disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS, tuttavia, pone sullo stesso piano – sanzionatorio – tanto la condotta ingiuriosa (qui esclusa) quanto la condotta irriguardosa, la quale consiste in espressioni “oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, che oltrepassano il diritto di critica” (CSA, n. 244/2019-2020). Nel caso di specie, il limite della continenza (che tipicamente connota il diritto di critica) può certamente dirsi superato, in quanto l’espressione utilizzata – chiaramente indirizzata al Direttore di Gara – non si è sostanziata nell’esternazione di un dissenso motivato (sempre possibile se espresso in termini misurati e necessari), ma in un attacco personale alla dimensione morale e sportiva della persona offesa. L’atteggiamento di “protesta” e non di “critica”, per altro, viene pacificamente ammesso dallo stesso reclamante. V’è da rimarcare, per altro, che l’interlocuzione con il Direttore di Gara non era nemmeno concessa al sig. TURCHETTI, posto che – per quanto previsto dall’art. 73, co. 3, NOIF – è il solo capitano che ha “il diritto di rivolgersi all’arbitro, a gioco fermo o a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti”. La disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS prevede una sanzione particolarmente afflittiva (anche nel suo minimo, di 4 giornate di squalifica) nel caso di “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” e di un tanto è necessario evidentemente tener conto nella determinazione, in concreto, della sanzione irrogabile. Il principio della “coerenza di sistema” (chiamato a governare l’applicazione delle sanzioni in casi consimili), non consente comunque di reputare pertinente il riferimento del reclamante al caso deciso dal Giudice Sportivo della Serie A. Un tanto per il fatto che i calciatori tesserati per le società professionistiche spesso si vedono “commutare” alcune giornate di squalifica nella sanzione dell’ammenda (ed invero, il calciatore citato in reclamo, per aver rivolto platealmente un’espressione irriguardosa al Direttore di Gara, è stato sanzionato con la squalifica per due giornate effettive e con l’ammenda di Euro 5.000,00). La possibilità di comminare una ammenda non è invece ammessa, in tali ipotesi, ove si tratti di calciatori dilettanti. Per tal motivo il riferimento (comparativo) ai casi dei massimi campionati nazionali – pur di ampia notorietà – rischia di risultare in qualche modo fuorviante nella determinazione della corretta misura della sanzione in ambito dilettantistico. Giova rilevare che, ai sensi dell’art. 12, co. 1, CGS, gli organi di giustizia sportiva sono chiamati a stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto: (a) della natura e della gravità dei fatti commessi; (b) delle circostanze attenuanti o aggravanti; (c) della eventuale recidiva. Quanto alla natura del fatto, non par dubbio, come detto che le espressioni rivolte dal sig. TURCHETTI al Direttore di Gara, se non ingiuriose, debbano reputarsi quantomeno irriguardose. Lo stato d’animo dovuto alla “tensione” di fine gara non vale certo a giustificare, di per sé solo, l’applicazione delle attenuanti (CSA, 253/2023-2024); a maggior ragione nel caso di specie, posto che il calciatore era in panchina già da molti minuti (essendo stato sostituito al 14° del secondo tempo) e che, per un tanto, egli aveva la piena possibilità di smaltire l’agitazione tipica del gioco, razionalizzando l’accaduto. Le scuse asseritamente rivolte al Direttore di Gara non assumono rilevanza nel presente giudizio in quanto esse “possono in astratto assurgere a circostanza attenuante solo se favorevolmente apprezzate dal Direttore di Gara, quale gesto immediato e spontaneo idoneo a sminuire il disvalore della condotta sanzionata, il che implica che tale favorevole apprezzamento da parte dell’arbitro debba emergere dagli atti del procedimento” (CSA 252/2023-2024). Nel caso di specie, dagli atti del procedimento nulla emerge. E’ vero, per contro, che il calciatore non risulta aver tenuto, nella circostanza, un comportamento aggressivo e/o plateale e che non vi è stata reiterazione alcuna della protesta, il tutto essendosi risolto in una espressione (pur irriguardosa, ma meramente) incauta. Il calciatore, inoltre, non ha precedenti disciplinari di rilievo (nelle ultime due stagioni sportive ha subito solo ammonizioni). Tali ultime evidenze consentono di reputare applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 13 CGS e di ridurre la sanzione (minima) di 4 giornate di squalifica prevista dall’art. 36, co. 1, lett. a), CGS a 3 giornate di squalifica, con ciò dovendosi confermare, conseguentemente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (3 giornate di squalifica). Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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