C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 25/10/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTE SAN BIAGIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATO SALVATORE FINO AL 27/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.75 LND DEL 2/10/2024 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – ASTREA del 29/09/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 100 del 18/10/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTE SAN BIAGIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATO SALVATORE FINO AL 27/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.75 LND DEL 2/10/2024 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – ASTREA del 29/09/2024 – Campionato Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 100 del 18/10/2024
La società Monte San Biagio nel reclamo redatto, in modo articolato e dettagliato, dopo aver letto gli atti di gara richiesti, fa presente di non contestare il provvedimento di allontanamento dal campo del dirigente ROSATO Salvatore, per eccessive proteste rivolte all’ assistente arbitrale, del direttore di gara e degli Organi Federali. Pone in evidenza, invece, la reclamante che i fatti addebitati al dirigente in argomento, non sono stati riportati nel referto del commissario di Campo, limitandosi solo a scrivere, tra gli espulsi, il nominativo del dirigente allontanato. Rileva la reclamante la giustezza dei provvedimenti adottati nei confronti del dirigente, sanzionato con l’inibizione di tre mesi, fino al 27/12/2024, ritenendola eccessiva e ne chiede pertanto una adeguata riduzione. Questo Organo di Giustizia Territoriale, dopo aver letto, con particolare attenzione gli atti della gara in questione, è dell’avviso che le lamentele avanzate, per la mancata trascrizione nel referto del Commissario di Campo delle motivazioni, inerenti il provvedimento disciplinare di cui trattasi, ritiene che le stesse non siano assumibili, in quanto l’art. 78 delle NOIF, al comma 1, precisa che “è esclusa dal rapporto dei Commissari di Campo qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro.”. Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva, in ordine alla richiesta di riduzione del provvedimento disciplinare inflitto al dirigente ROSATO Salvatore, ritiene che non ci siano margini di accoglimento, tenuto conto del reiterato comportamento ingiurioso del soggetto in argomento, così come riportato nel C.U. indicato in epigrafe e che, pertanto la sanzione inflittagli appare del tutto congrua, in relazione agli abituali parametri adottati in casi del genere. Conseguentemente, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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