C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 08/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ C.C.C.P. 1987, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALVATI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.29 C5 DEL 25/09/2024 (Gara: C.C.C.P. 1987 – SPORTINGCLUB SANTOS MMXIX del 21/09/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 11/10/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ C.C.C.P. 1987, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALVATI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.29 C5 DEL 25/09/2024 (Gara: C.C.C.P. 1987 – SPORTINGCLUB SANTOS MMXIX del 21/09/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 11/10/2024
Con rituale reclamo, la società C.C.C.P. 1987 ha impugnato la squalifica a cinque giornate di gara a carico del calciatore Simone Salvati, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta irriguardosa nei confronti del secondo arbitro ma solo di aver calciato una recinzione mobile dopo l’espulsione. Con memoria integrativa, la reclamante ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, infatti, veniva espulso per atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del secondo arbitro e nell’uscire, portato via dai compagni, colpiva con un violento calcio la recinzione del terreno di gioco. Visti i fatti come descritti, l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve quindi essere lievemente ridotta tenuto conto della unitarietà della condotta gravemente irrispettosa tenuta dal calciatore Salvati che non si è sostanziata in ingiurie apprezzabili. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Salvati Simone a 4 gare. Il contributo va restituito.
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