C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 08/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VJS VELLETRI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COSTANZO LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 LND DEL 8/10/2024 (Gara: POL.CANARINI 1926 RDP – VJS VELLETRI del 6/10/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 110 del 25/10/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VJS VELLETRI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COSTANZO LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 LND DEL 8/10/2024 (Gara: POL.CANARINI 1926 RDP – VJS VELLETRI del 6/10/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 110 del 25/10/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vjs Velletri; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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