C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 08/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOR LUPARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI GIACINTO VALERIO FINO AL 15/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 10/10/2024 (Gara: TOR LUPARA – ASTREA del 5/10/2024 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOR LUPARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI GIACINTO VALERIO FINO AL 15/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 10/10/2024 (Gara: TOR LUPARA – ASTREA del 5/10/2024 – Campionato Under 19 “B” Regionale)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024
La società Tor Lupara, ha proposto reclamo avverso le decisioni prese dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, con il quale chiede nelle conclusioni la riduzione dell’importo dell’ammenda comminatagli e la riduzione della squalifica inflitta fino al 15/11/2024 al calciatore Di Giacinto Valerio. In merito a quanto sopra la reclamante preliminarmente sostiene che non può dimostrare il contrario di quanto riferisce l’arbitro in ordine alle offese rivoltegli dai propri sostenitori. Non è d’accordo, invece, su quanto scrive l’arbitro, che 15/20 sostenitori, a fine gara, entravano nel recinto di gioco e che, quindi, non ci sarebbe stata alcuna invasione di campo, anche perché avrebbero dovuto superare 2 cancelli di ferro chiusi con i lucchetti e, tra l’altro, il direttore di gara non sarebbe stato scortato dai dirigenti della squadra ospite. Per quanto attiene la squalifica inflitta fino al 15 novembre 2024, la reclamante pone in evidenza che il calciatore in argomento ha avuto solo un diverbio verbale con l’arbitro e non un comportamento minaccioso, né un contatto fisico contro lo stesso. L’arbitro, nel proprio referto, scrive che prima dell’inizio della gara chiedeva ai dirigenti locali di mettere in sicurezza l’impianto, poiché vi erano alcune aree scoperte, e che durante la gara sostenitori locali gli rivolgevano gesti particolarmente volgari. Al termine dell’incontro, 15/20 sostenitori facevano irruzione all’interno dell’impianto sportivo, tentando di raggiungerlo e, nell’occasione, i dirigenti ospiti lo accompagnavano fino agli spogliatoi, dove rimaneva chiuso per circa 10 minuti, chiedendo ai dirigenti locali, nel contempo, di chiamare la forza pubblica, senza avere però adeguata risposta. Questa Corte Sportiva d’ Appello Territoriale, dopo aver analizzato nel dettaglio sia il reclamo della società che il referto arbitrale, ritiene che non esistano margini di accoglimento per la riduzione della ammenda, tenuto conto del comportamento dei sostenitori durante l’incontro e per la tentata invasione di campo, a fine gara, che costringeva il direttore di gara a rimanere chiuso negli spogliatoi per circa 10 minuti. Si può, invece, ragionevolmente rivisitare la sanzione inflitta al calciatore Di Giacinto Valerio, e rapportarla entro limiti di minore gravità, tenuto conto degli abituali parametri per casi analoghi. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Giacinto Valerio a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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