C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 08/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCATTONE NICOLA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.97 LND DEL 17/10/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – VIS SUBIACO del 12/10/2024 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCATTONE NICOLA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.97 LND DEL 17/10/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – VIS SUBIACO del 12/10/2024 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vis Subiaco; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché tardivo nell’invio del preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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