C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 15/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MARINUCCI MASSIMO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 SGS DEL 24/10/2024 (Gara: VIS SEZZE – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 20/10/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MARINUCCI MASSIMO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 SGS DEL 24/10/2024 (Gara: VIS SEZZE – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 20/10/2024 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Roma Team Sport Queens; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso, questo Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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