C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 154 del 22/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARDEA C.A5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 CON DIFFIDA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERGIUSTI MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 C5 DEL 6/11/2024 (Gara: ARDEA C.A5 – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 2/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARDEA C.A5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 CON DIFFIDA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERGIUSTI MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 C5 DEL 6/11/2024 (Gara: ARDEA C.A5 – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 2/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

 La società Ardea C.A5 ha proposto formale ricorso a questa Corte Sportiva d Appello Territoriale, contestando le sanzioni disciplinari irrogate alla società sportiva e ad un proprio calciatore con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. Ritiene, la reclamante, che l’applicazione della diffida e dell’ammenda di euro 800,00 per insulti rivolti all’arbitro n.2, posizionato a ridosso della tribuna, (a differenza dell’arbitro n.1 che operava, invece, nella fascia laterale opposta) sono da considerarsi incomprensibili ed anomale. Precisa, che le eventuali offese o proteste sono state rivolte all’ arbitro n.2 dal pubblico e non da tesserati e minori, senza alcuna prova oggettiva, e che di certo non avevano alcuna forma di contenuto sessista, come riportato dall’arbitro in questione. Pone in evidenza la società reclamante che, al termine della prima frazione di gioco, l’arbitro n.1 chiedeva al nostro tesserato di far mantenere un atteggiamento più consono nella seconda parte della partita. Cita, infine, la reclamante, provvedimenti disciplinari adottati in altre gare dello stesso campionato, fatti più gravi sanzionati in modo più lieve rispetto a quanto accaduto nella gara in argomento. Per quanto riguarda la squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Sergiusti Matteo, la società Ardea C.A5 sostiene che, contrariamente a quanto scritto dall’arbitro n.2 il calciatore, dopo l’espulsione, sostava a ridosso della panchina senza rivolgere offese e minacce, per poi raggiugere gli spogliatoi. Nelle conclusioni la reclamante chiede una rivisitazione delle sanzioni. Questa Corte Sportiva d’ Appello Territoriale preliminarmente fa presente che i riferimenti a sanzioni di precedenti gare, non possono essere prese in considerazione trattando argomenti diversi e, pertanto le decisioni prese non sono paragonabili tra di loro. Al di là di quanto sopra detto, questo Organo di Giustizia Sportiva ha analizzato, con la dovuta attenzione, in ordine a quanto riferisce la reclamante e gli arbitri nel loro rapporto. In effetti, a parere di questa Corte alcune considerazioni poste in essere dalla reclamante possono essere parzialmente accolte laddove si ritiene che gli insulti e minacce all’ arbitro n. 2, pur essendo gravi e ripetuti, non possono considerarsi di discriminazione e denigratorie per motivi di sesso, vista la qualità delle parti. Ed è per tale motivo che la sanzione dell’ammenda e diffida irrogate dal Giudice Sportivo possa adeguatamente essere rivisitata, rapportandola entro limiti di minore entità. Per quanto attiene la squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Sergiusti Matteo, questa Corte, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, e tenuto conto di ciò che scrive l’arbitro n.2 (“il predetto calciatore, espulso per doppia ammonizione, gli rivolgeva espressioni minacciose, che reiterava anche fuori dal campo”) conferma che la sanzione appare del tutto congrua. Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 400,00 ed annullando la diffida. Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

 

 

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