C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 29/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PORCELLI GIUSEPPE PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLITANO ANDREA PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PALONI ANDREA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 5/11/2024 (Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – OTTAVIA del 3/11/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PORCELLI GIUSEPPE PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POLITANO ANDREA PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PALONI ANDREA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 5/11/2024 (Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – OTTAVIA del 3/11/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024

La reclamante ha contestato il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Politano Andrea, sostenendo che il calciatore nell’ intento di fermare la corsa di un avversario ha alzato il braccio e con il palmo della mano lo ha colpito sul petto, senza conseguenze, tanto che il calciatore ha ripreso regolarmente il giovo. Non va quindi d’ accordo con quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto in cui scrive “che a gioco in svolgimento Paloni Andrea, con il pallone non a distanza di gioco, ha colpito con un violento al petto un avversario, che cadeva in terra, provocandogli forte dolore.”. Dinanzi a quanto sopra riportato appare evidente a questa Corte che i fatti denunciati dalla reclamante non possono essere presi in considerazione, tenuto conto che, allorché esistono diversità tra quanto sostiene la reclamante e quanto riporta l’arbitro nel proprio referto, prevale il contenuto di quest’ultimo, che è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, In ordine alle altre richieste di riduzione delle sanzioni per Paloni Andrea e Porcelli Giuseppe si fa presente che, in applicazione dell’art, 137 del C, G, S, le squalifiche per i calciatori fino a 2 gare e le squalifiche per gli allenatori inferiori ad 1 mese, ovvero 4 gare, non sono impugnabili in alcuna sede. Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Porcelli Giuseppe e del calciatore Paloni Andrea, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, in relazione alla rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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