C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 29/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL GAVIGNANO PONZANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCELLI MATTIA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 7/11/2024 (Gara: REAL GAVIGNANO PONZANO – CASPERIA del 3/11/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL GAVIGNANO PONZANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCELLI MATTIA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 7/11/2024 (Gara: REAL GAVIGNANO PONZANO – CASPERIA del 3/11/2024 – Campionato Prima Categoria)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024
La società Real Gavignano Ponzano propone appello avverso la squalifica del calciatore Nocelli Mattia per 5 gare, inflittagli dal Giudice Sportivo del C.R. Lazio con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. Motiva il presente ricorso sostenendo che il calciatore in argomento dopo aver subito un fallo da un avversario ha chiesto all’arbitro di ammonire lo stesso avversario. Il citato calciatore, già in precedenza ammonito, è stato sanzionato con cartellino rosso dovuto a sommatoria di cartellini gialli, e che, conseguentemente, ha abbandonato il terreno di gioco, senza alcun gesto di intemperanza verso l’arbitro e, resosi conto della sciocchezza, ha salutato l’avversario ed il mister della squadra avversaria. A fine gara l’arbitro ha rassicurato il dirigente della nostra squadra dicendogli: “è una semplice ammonizione e sarà squalificato per 1 gara.”. Alla luce di quanto sopra, la reclamante chiede una adeguata riduzione della squalifica inflitta al Nocelli, tenuto conto del comportamento tenuto dallo stesso. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ha approfondito con la dovuta attenzione come, in effetti, si sono svolti i fatti oggetto del presente ricorso e si è resa conto che molto probabilmente la società ha solo preso in considerazione l’espulsione per doppia ammonizione. Il calciatore, come ha invece scritto l’arbitro nel proprio referto, dopo il provvedimento disciplinare ha minacciato ed offeso l’arbitro stesso, reiterando tale comportamento anche a fine gara. In considerazione di tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva non può che ritenere equa la sanzione inflitta al calciatore in argomento. Pertanto questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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