C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 del 06/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CESANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VISANI TOMMASO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.32 SGS DEL 26/09/2024 (Gara: CESANO – SAVIO S.R.L. del 22/09/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 11/10/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CESANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VISANI TOMMASO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.32 SGS DEL 26/09/2024 (Gara: CESANO – SAVIO S.R.L. del 22/09/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 11/10/2024
Con delibera pubblicata il 26/09/2024 sul C.U. n. N.32 SGS del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara CESANO – SAVIO S.R.L. del 22/09/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza, irrogava la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Visani Tommaso “[..] perché al termine della gara rivolgeva all’arbitro espressione particolarmente grave e offensiva (art. 36 c.1 lett. a) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che i fatti contestati sarebbero frutto di un malinteso. A tal riguardo la reclamante deduceva, da un lato, che al termine della competizione in parola il calciatore Visani Tommaso avrebbe effettivamente proferito una espressione che la stessa ricorrente definiva “sbagliata”; dall’altro, che detta espressione, tuttavia, era rivolta ad un avversario che avrebbe rivolto al calciatore Visani una battuta offensiva per la sconfitta. La reclamante affermava, pertanto, che l’inopportuna espressione non era indirizzata all’arbitro, la cui direzione della competizione il quale trovandosi in prossimità dei su citati soggetti, avrebbe erroneamente ritenuto che la battuta fosse a lui rivolta, travisandone, peraltro, il contenuto e per tale ragione avrebbe espulso il giocatore. A quel punto, proseguiva la reclamante, sarebbero immediatamente intervenuti i dirigenti del Cesano e il Mister del Savio per chiarire il presunto malinteso, e poco dopo il direttore di gara avrebbe avuto un chiarimento sia con i responsabili presenti sia con il calciatore Visani. A corroborazione della propria ricostruzione fattuale, la reclamante evidenziava l’ottima direzione della gara da parte dell’arbitro e dunque l’assenza di motivi per muovere insulti nei suoi riguardi. Per l’effetto, la reclamante chiedeva la riforma della decisione del Giudice Sportivo di primo grado con riduzione della sanzione irrogata al calciatore. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 10 ottobre del 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale. Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che “[..] IL SIGNOR VISANI TOMMASO A PARTITA TERMINATA SI AVVICINA A ME DICENDOMI: LA PROSSIMA VOLTA TI SGOZZO”[..]”. Ciò premesso, rileva il Collegio come la ricostruzione fattuale prospettata nel reclamo non trovi alcun riscontro nel referto arbitrale, il quale, com’è noto, ai sensi dell’art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata in relazione ai fatti accaduti e ai comportamenti dei tesserati durante lo svolgimento delle gare. Tale fonte può essere contestata esclusivamente per manifesta irragionevolezza e/o contraddittorietà, come confermato dalla giurisprudenza endofederale consolidata (CFA, SS.UU. n. 13/2023-2024). Il referto arbitrale non riporta nulla di quanto asserito dalla reclamante in merito al presunto fraintendimento e ai supposti chiarimenti tra il Visani e il direttore di gara. Peraltro, è appena il caso di evidenziare che l’esito della partita, conclusasi con una netta sconfitta della squadra della reclamante per 4 a 1, costituisce, secondo un ragionamento logico-presuntivo fondato sull’id quod plerumque accidit, un elemento che può ragionevolmente spiegare un atteggiamento critico e potenzialmente esasperato nei confronti del direttore di gara, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante. La pretesa assenza di motivi per muovere critiche all’arbitro, sostenuta dalla medesima, appare, invero, inconferente e priva di forza argomentativa. È, infatti, noto, secondo l’esperienza comune e consolidata, che una prestazione arbitrale non necessariamente priva di errori palesi possa comunque generare, specie in situazioni di sconfitta netta, frustrazioni e tensioni che si riversano in comportamenti impulsivi o addirittura ingiuriosi. Pertanto, l’assunto della reclamante, secondo cui il calciatore non avrebbe potuto pronunciare la frase in questione nei confronti dell’arbitro, poiché quest’ultimo avrebbe diretto "ottimamente” la gara, non solo non supera il vaglio di razionalità, ma si scontra con l’evidenza di una situazione in cui la sconfitta, nella sua dimensione oggettiva, potrebbe fisiologicamente aver esasperato gli animi. Tale circostanza, pur potendo offrire un’ipotetica chiave di lettura per il comportamento del calciatore, non può in alcun modo essere invocata come scriminante o attenuante, atteso che, come emerge chiaramente dal referto arbitrale, la condotta del tesserato presenta tutti i connotati inequivocabili della minaccia, travalicando ogni limite di accettabilità, ed è pienamente sussumibile nella fattispecie descritta dall’art. 36 CGS c.1 lett. a) che sanziona con la squalifica minima di 4 giornate o a tempo determinato, i calciatori e i tecnici responsabili di condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti del direttore di gara. Alla luce delle considerazioni che precedono, Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene pienamente condivisibile la qualificazione giuridica del fatto operata dal Giudice di primo grado, riconoscendo la corretta applicazione dei principi e delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Parimenti, si rileva come la sanzione irrogata risulti congrua e proporzionata rispetto alla gravità della condotta accertata, trovando adeguato fondamento nelle previsioni dell’art. 36 comma 1, lettera a) CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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