C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 del 06/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FERENTINO CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALEAZZI ROBERTO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 23/10/2024 (Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO del 20/10/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FERENTINO CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALEAZZI ROBERTO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 23/10/2024 (Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO del 20/10/2024 – Campionato Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Ferentino Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo, meglio descritta in epigrafe, che aveva comminato al calciatore Galeazzi Roberto la squalifica per tre gare. Nelle motivazioni della decisione è dato leggere che il calciatore aveva colpito un avversario a gioco fermo con un pugno alla nuca. La reclamante, pur non contestando il fatto, spiega che l’atto del proprio tesserato è avvenuto in reazione al comportamento ostruzionistico e provocatorio dell’avversario che, nelle fasi finali dell’incontro e mentre la squadra del Ferentino era tesa a recuperare il risultato sfavorevole, si impossessava del pallone per impedire la celere ripresa del gioco dopo una punizione; in quel frangente, nel tentativo di recuperare il pallone il Galeazzi colpiva l’avversario senza volontà di far male ma solo al fine di recuperare il pallone e riprendere il gioco. Invoca quindi l’attenuante prevista per il caso di reazione ad un comportamento anti regolamentare dell’avversario. Il reclamo, sotto questo particolare aspetto, è fondato. Infatti il gesto del calciatore in questione è senz’altro violento, pur senza conseguenze, ed avrebbe comportato l’applicazione della sanzione edittale minima delle tre gare di squalifica, l’attenuante invocata è sicuramente sussistente perché il comportamento ostruzionistico messo in atto negli ultimi istanti di gara a danno della squadra che sta tentando di recuperare il risultato, va visto come provocazione e quindi materializza l’attenuante invocata che porta alla riduzione di un terzo della sanzione minima. In tal senso conclude quindi la Corte in aderenza a principi consolidati di diritto che ritiene senz’altro applicabili al caso concreto. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Galeazzi Roberto a 2 gare. Il contributo va restituito.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 del 06/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FERENTINO CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALEAZZI ROBERTO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 23/10/2024 (Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO del 20/10/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024"