C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 del 06/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ W3 MACCARESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 E N.1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 SGS DEL 31/10/2024 (Gara: ACADEMY SANTA MARINELLA – W3 MACCARESE del 27/10/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ W3 MACCARESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 E N.1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 SGS DEL 31/10/2024 (Gara: ACADEMY SANTA MARINELLA – W3 MACCARESE del 27/10/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società W3 Maccarese ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha comminato alla società l’ammenda di euro 1.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica. Il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione in seguito ai fatti avvenuti durante ed al termine dell’incontro in epigrafe del campionato Under 15 provinciale che avevano visto come protagonista l’Arbitro della gara ed il suo tutor. In particolare durante la gara alcuni spettatori, nel numero di 5 o 6 avevano continuamente ingiuriato e minacciato il direttore di gara con epiteti di varia natura, alcuni di estrema gravità quali “Down” “Handicappato”, e minacce di aggressione al termine dell’incontro. Le minacce erano poi state portate a termine nel parcheggio antistante l’impianto sportivo quando gli stessi spettatori, capeggiati da due facinorosi che l’Arbitro descrive anche nell’abbigliamento, che, dapprima reiteravano i loro insulti e minacce e poi, malgrado la presenza del tutor che si frapponeva tra loro ed il direttore di gara, riuscivano a colpirlo con una bottiglietta piena al naso provocandogli dolore e stordimento; desistevano dal portare ulteriormente a termine le loro minacce solo per l’intervento provvidenziale di una pattuglia della polizia locale che passava casualmente nei pressi e veniva richiamata dal tutor e dal padre dell’arbitro. Il direttore di gara doveva ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Civitavecchia che gli assegnava tre giorni di prognosi per l’ematoma riportato alla piramide nasale, avendo scongiurato fortunatamente fratture delle ossa nasali. La reclamante deduce che gli atti sono stati in pratica da estranei alla società che ha tentato, nei suoi dirigenti, con particolare riferimento al massaggiatore, di porre riparo soccorrendo il direttore di gara, segnalando altresì come durante l’incontro non vi siano state tensioni di sorta e tutto si sia svolto regolarmente. Richiede quindi una riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è totalmente infondato. Non è rilevante, nella specie, che l’aggressore non sia stato identificato come tesserato della società, la qual cosa non avrebbe certo attenuato la gravità dell’evento, in quanto, come è noto, le società rispondono, a termini di regolamento, dei fatti commessi dai propri sostenitori anche in campo avverso. Nella specie, l’aggressione, già grave in se, è ulteriormente aggravata da tutta una serie di circostanze. La prima che ci si trovava in una gara di settore giovanile e scolastico, ove, oltre all’aspetto agonistico, debbono venire in evidenza gli aspetti didattici ed educativi, primo fra tutti il valore della lealtà sportiva e del rispetto delle regole, che si evidenzia nell’ossequio alle decisioni del direttore di gara, figura terza e di garanzia nei confronti della quale ci si deve porre sempre in termini educati e collaborativi. La seconda che, durante la gara, vi erano state ben due espulsioni e diverse ammonizioni, alcune per proteste, circostanza sicuramente non ricorrente in gare di categoria Under 15, segno evidente di un clima esacerbato, al quale non possono che aver contribuito le intemperanze di alcuni pseudo-sostenitori che, stante il contesto, possono essere identificati facilmente come parenti prossimi dei giovani calciatori. La terza che l’Arbitro era naturalmente, come sempre accade in gare di questa categoria, un giovane o giovanissimo pari età od, al più, di qualche anno più anziano dei giovani calciatori in campo, assistito da un collega più esperto proprio per accompagnarlo nella difficile fase dell’approccio alle prime gare agonistiche; l’aggressione verbale continua e le minacce gravi propinate da alcuni presenti durante tutto l’incontro non hanno certo contribuito a rendere sereno questo approccio, né lo hanno aiutato nel processo di crescita che anche il giovane direttore di gara, così come i giovani calciatori, compie nelle gare del settore giovanile, dove dovrebbe prevalere lo spirito di collaborazione e tutela da parte dei più maturi, siano essi dirigenti o genitori dei calciatori in campo. La quarta deriva dal risultato della gara, terminata 0 a 0 che non spiega la particolare acrimonia mostrata nei confronti dell’Arbitro dagli aggressori della fase finale, connotando la loro azione, ancora di più, come insensata, ingiustificata e proditoria. La quinta, infine, risiede nella particolare gravità dell’aggressione, messa in atto da un numero preponderante di soggetti, reiterata e munita di oggetti atti ad offendere che, solo per caso, non hanno causato conseguenze ben più gravi, visto l’oggetto contundente utilizzato ed il bersaglio colpito, con lucidità e premeditazione, con l’evidente intento di causare un danno grave fino ad arrivare potenzialmente allo sfregio permanente. Tutte queste considerazioni portano a concludere che la sanzione irrogata è congrua e ben ponderata rispetto ai fatti ma che debba essere anche diffidata la società dalla ripetizione di comportamenti di tal fatta nei confronti del direttore di gara pena la esclusione definitiva dal campionato, unica soluzione possibile qualora dovessero ripetersi da parte di soggetti al seguito della squadra. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, applicando altresì alla società W3 Maccarese la sanzione ulteriore della diffida di esclusione dal Campionato. Il contributo va incamerato.

 

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