C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 del 06/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MELUZIO MIRKO PER 6 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE MOROLLI LUCA PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE TOMASSACCI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 7/11/2024 (Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – CITTA DI FIANO A.S.D. del 3/11/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MELUZIO MIRKO PER 6 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE MOROLLI LUCA PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE TOMASSACCI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 7/11/2024 (Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – CITTA DI FIANO A.S.D. del 3/11/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Saxa Flaminia Labaro; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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