C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ HAMOK, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTI LORENZO FINO AL 7/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.7 C5 LT DEL 23/10/2024 (Gara: HAMOK – VIRTUS SORA CALCIO A 5 del 18/10/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ HAMOK, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTI LORENZO FINO AL 7/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.7 C5 LT DEL 23/10/2024 (Gara: HAMOK – VIRTUS SORA CALCIO A 5 del 18/10/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024
La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.71 del 23.10.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Venditti Lorenzo per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Altresì, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della ASD Hamok, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. Inoltre la gara di campionato si svolgeva con regolarità inconfutabile fino allo scadere del sessantesimo minuto di gioco come da referto arbitrale, mentre sulla sindacabilità rispetto al cronometro in possesso del direttore di gara non è per questa Corte rilevante in quanto elemento non appellabile secondo il regolamento in vigore, essendo l’arbitro l’unico cronometrista ufficiale. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Venditti Lorenzo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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