C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALMONTONE 1921, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VIRDIS ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 12/11/2024 (Gara: BOREALE – VALMONTONE 1921 del 10/11/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALMONTONE 1921, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VIRDIS ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 12/11/2024 (Gara: BOREALE – VALMONTONE 1921 del 10/11/2024 – Campionato Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024
Con reclamo ritualmente notificato la Società Valmontone 1921 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 134 LND del 12/11/2024, con il quale veniva disposta nei confronti del calciatore VIRDIS Alessio la squalifica di tre gare effettive "Per aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto, a gioco fermo, senza conseguenze". Asserisce la società che il calciatore non si è reso protagonista di un episodio di violenza, né, tantomeno, di un comportamento scorretto o antisportivo. Secondo la reclamante, infatti, il Virdis non avrebbe colpito un calciatore della Boreale (Casavecchia) con uno schiaffo, ma con una semplice "manata” per uno scatto di protezione. La società aggiunge che tale gesto è motivato dall’intento del proprio calciatore di allontanare l’avversario durante un fermo di gioco dovuto ad una rimessa laterale, il quale avrebbe aggredito il giocatore Virdis nel tentativo di voler prendere la palla che era rimasta a terra, mettendogli le mani sul viso per spostarlo. Per tali motivi la reclamante ritiene detta sanzione eccessiva e ne chiede una riduzione, tenuto altresì conto che il calciatore “parzialmente ha già scontato la gara in oggetto”. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Valmontone a sostegno della invocata riduzione della squalifica non possono ritenersi assumibili, a causa della condotta violenta di cui si è reso responsabile il calciatore Virdis nei confronti di altro giocatore, come risulta dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – che il predetto calciatore ha posto in essere una condotta violenta (“per aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto, a gioco fermo, senza conseguenze”), che è stata sanzionata con il minino edittale delle 3 gare, come previsto dall’art. 38 C.G.S. per queste fattispecie. Pertanto, la sanzione irrogata appare del tutto congrua ed in linea con la condotta tenuta dal calciatore nel corso dell’incontro per cui è procedimento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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