C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ G. CASTELLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BACCIANELLA DANIELE E CORRADINI VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024 (Gara: G. CASTELLO – BARBATO FOOTBALL ACADEMY del 2/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ G. CASTELLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BACCIANELLA DANIELE E CORRADINI VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024 (Gara: G. CASTELLO – BARBATO FOOTBALL ACADEMY del 2/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024
Con rituale reclamo, la società G. Castello ha impugnato le squalifiche a quattro giornate di gara a carico dei propri calciatori Daniele Baccianella e Valerio Corradini, sostenendo che le condotte tenute nei confronti del direttore di gara andavano sanzionate in misura minore. Avanzava gravame altresì avverso l’ammenda di € 400,00 rilevando la non certa identificazione degli autori delle ingiurie sanzionate. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritte le condotte dei tesserati della reclamante. Entrambi i calciatori, infatti, proferivano molteplici ingiurie nei confronti del direttore di gara e per tale motivo venivano espulsi. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui “Ai calciatori e ai tecnici (…) è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Per quanto attiene l’ammenda, l’arbitro indica univocamente gli autori di ingiurie come tesserati della reclamante, seppur non identificati. La sanzione pertanto è correttamente emessa, seppur da quantificarsi in maniera più lieve tenuto conto del concreto svolgersi dei fatti e della condotta tenuta, anche alla luce dei consueti parametri utilizzati da questo organo di giustizia sportiva in casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 200,00, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.
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