C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCHIANO SIMONE FINO AL 17/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024 (Gara: DON BOSCO GAETA A.S.D. – ARNARA del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCHIANO SIMONE FINO AL 17/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024 (Gara: DON BOSCO GAETA A.S.D. – ARNARA del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria)

 Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Don Bosco Gaeta A.S.D.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S. Il contributo va incamerato.

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