C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LEDESMA ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 LND DEL 24/10/2024 (Gara: LEDESMA ACADEMY – CIRCOLO CANOTTIERI ROMA del 20/10/2024 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LEDESMA ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 LND DEL 24/10/2024 (Gara: LEDESMA ACADEMY – CIRCOLO CANOTTIERI ROMA del 20/10/2024 – Campionato Under 18 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

 Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Ledesma Academy ha impugnato la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 comminata dal Giudice Sportivo, sostenendo che in occasione del lancio di piccoli sassi in campo, uno dei quali colpiva il direttore di gara, i propri dirigenti erano intervenuti per calmare i propri sostenitori, che essi non avessero effettuato cori discriminatori nei confronti dei tesserati avversari e che comunque non vi era stata un’interruzione di 30 minuti e che la persona introdottasi nello spogliatoio era un proprio tesserato e che si era rivolto con continenza all’arbitro. Sottolineava altresì la presenza di un codice etico rivolto a tutti i propri tifosi. Nella memoria integrativa ribadiva le proprie doglianze e concludeva chiedendo una riduzione della sanzione. Dalla lettura del referto di gara emergono chiaramente le condotte riportate nel referto di gara e in particolare il lancio di piccoli sassi in campo da parte dei sostenitori della reclamante che determinava una sospensione della gara, i cori effettuati dai medesimi tifosi di indubbia matrice razzista nei confronti dei tesserati del Circolo Canottieri Roma che causavano un’ulteriore interruzione di trenta secondi (in ciò correggendo l’errore materiale della sentenza di prime cure) e le ingiurie rivolte all’arbitro da una persona non identificata introdottasi nel recinto di gioco all’intervallo. Come noto, l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e pertanto la condotta dei sostenitori della Ledesma Academy risulta acclarata, dovendone quindi rispondere la società reclamante. L’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, tuttavia, è eccessiva, tenuto conto del materiale svolgersi dei fatti e dell’antigiuridicità della condotta dei sostenitori per come effettivamente tenuta, e deve essere pertanto ridotta alla misura stabilita in dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 1.000,00. Il contributo va restituito.

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