C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VASANELLO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAHLAL HICHAM PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.118 LND DEL 31/10/2024 (Gara: A.D. POLISPORTIVA FARNESE – VASANELLO CALCIO del 26/10/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VASANELLO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAHLAL HICHAM PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.118 LND DEL 31/10/2024 (Gara: A.D. POLISPORTIVA FARNESE – VASANELLO CALCIO del 26/10/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

Con rituale reclamo, la società Vasanello Calcio ha impugnato la sanzione della squalifica di 5 gare a carico del calciatore Hicham Lahlal, sostenendo che lo stesso non avesse mai tenuto alcuna condotta violenta o aggressiva nei confronti del direttore di gara e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, infatti, teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento che, complessivamente considerato, risulta essere gravemente irriguardoso tanto da meritare una sanzione lievemente superiore rispetto al minimo edittale. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della squalifica irrogata al tesserato della reclamante. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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