C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 195 del 20/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VALLONE ALFREDO FINO AL 17/01/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BONA ALESSANDRO FINO AL 16/05/2025 E A CARICO DELL’ALLENATORE COLETTA ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 14/11/2024 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 10/11/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VALLONE ALFREDO FINO AL 17/01/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BONA ALESSANDRO FINO AL 16/05/2025 E A CARICO DELL’ALLENATORE COLETTA ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 14/11/2024 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 10/11/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024
La società Spes Artiglio SSD a r.l. impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inibito il dirigente Alfredo Vallone sino al 17/01/2025, squalificati gli allenatori Alfredo Bona ed Alessandro Coletta, rispettivamente sino al 16/05/2025 e per 4 gare. In particolare, il dirigente Vallone e l’allenatore Coletta si erano resi, entrambi, responsabili di aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro al termine della gara, mentre l’allenatore Bona, sempre a fine gara si era avvicinato all’arbitro minacciosamente e gli aveva proferito espressioni ingiuriose; al contempo lo spintonava vigorosamente con la testa e con le mani. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, evidenziava che il referto arbitrale fosse generico ed evasivo in quanto da tale documento si evinceva che sia il dirigente Vallone che l’allenatore Coletta avessero proferito le medesime frasi ingiuriose verso il direttore di gara, ciò in violazione del principio della certezza del diritto; per quanto attiene, invece, all’allenatore Bona la Società sosteneva che la squalifica di 6 mesi, subita da quest’ultimo, fosse eccessiva in quanto vi era stato, solo, un contatto fisico di lieve entità tra il proprio tesserato e l’arbitro. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 05/12/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società dichiara, in via preliminare, inammissibile, ex art. 137, comma 3 c.g.s., il reclamo proposto avverso la squalifica a carico dell’allenatore Alessandro Coletta; di accogliere, parzialmente, il reclamo relativamente alla squalifica inflitta all’allenatore Bona e confermare l’inibizione a carico del dirigente Vallone. Dal referto arbitrale emerge che al termine della gara l’allenatore Alessandro Coletta, insieme al dirigente accompagnatore Alfredo Vallone, entravano sul terreno di gioco e avvicinatisi all’arbitro con fare minaccioso, lo minacciavano proferendogli ripetutamente frasi ingiuriose. Inoltre l’allenatore in seconda, Alessandro Bona, avvicinatosi anch’egli all’arbitro, lo insultava ripetutamente e lo spintonava prima con la testa e poi, in modo vigoroso, con le mani. Il Collegio, pur riconoscendo il disvalore della condotta gravemente ingiuriosa ed irriguardosa posta in essere dall’allenatore Alessandro Bona nei confronti del direttore di gara che si concretizzava in un contatto fisico (ex art. 36, comma 1 lett. b), ritiene comunque eccessiva la squalifica irrogatagli e pertanto ritiene corretto ridurla per adeguarla a fattispecie analoghe; relativamente, invece, al dirigente Alfredo Vallone, questa Corte ritiene congrua l’entità della sanzione inflittagli dal Giudice di prime cure per la condotta posta in essere (art. 36, comma 2 lett. a). Per tutto quanto detto, questa Corte giudicante,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Coletta Alessandro, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Bona Alessandro al 14/03/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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