C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 195 del 20/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE NERI VALERIO PER 8 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GREGANTI LUDOVICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 14/11/2024 (Gara: CASTELNUOVESE CALCIO – TRIGORIA del 10/11/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE NERI VALERIO PER 8 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GREGANTI LUDOVICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 14/11/2024 (Gara: CASTELNUOVESE CALCIO – TRIGORIA del 10/11/2024 – Campionato Prima Categoria)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Trigoria ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva irrogato a carico della società e dei suoi tesserati le sanzioni specificate in epigrafe. Sostiene la reclamante, quanto all’ammenda di € 400,00 comminata per il lancio di un sasso delle dimensioni di una bottiglia verso l’Arbitro, senza colpire, da parte di un sostenitore, che, vista la distanza con il campo sportivo ove si è svolta la gara, erano presenti solo pochissime persone al seguito della squadra mentre la stragrande maggioranza dei sostenitori presenti sulle tribune erano della società di casa. Riguardo alle squalifiche irrogate ai tesserati, per quanto attiene l’allenatore Neri Valerio, eccepisce che il lieve trattenimento del braccio dell’Arbitro, senza alcuna conseguenza, non può essere equiparato ad un contatto fisico al quale la previsione disciplinare riconnette l’aggravamento della sanzione edittale nel minimo di otto gare. Per quanto attiene, infine, al calciatore si contesta qualsiasi intento ingiurioso e minaccioso nella sua azione, volta esclusivamente ad invocare un intervento dell’Arbitro per scongiurare più gravi conseguenze da una aggressione messa in atto da calciatori della squadra di casa nei confronti di un tesserato della reclamante. Il reclamo non può essere accolto. Per quanto attiene alle squalifiche dei tesserati non può che rilevarsi come le sanzioni rispettivamente irrogate siano nel minimo edittale e quindi non revisionabili in assenza di qualsiasi elemento attenuante, peraltro nemmeno indicato. Invero l’allenatore Neri ha messo in atto una vera e propria ostruzione fisica per impedire al direttore di gara di rientrare nel suo spogliatoio in un momento di grave pericolo per la sua incolumità, dimostrato anche dal lancio di un sasso di grandi dimensioni che, fortunatamente, non lo attingeva. In tali frangenti il gesto di trattenere l’Arbitro per un braccio non è certamente fortuito ma finalizzato a dare attuazione alla forma di protesta messa in atto e quindi pienamente censurabile. Non diversa sorte può avere il ricorso relativo al comportamento del calciatore Greganti che ha rivolto certamente frasi gravemente minacciose accompagnate da calci e pugni alla porta dello spogliatoio che apriva e chiudeva sbattendola. L’ammenda irrogata è poi assolutamente congrua rispetto alla potenziale pericolosità del gesto messo in atto da un sostenitore della società Trigoria, la cui appartenenza l’Arbitro ha indicato con sicurezza. Sull’attribuzione alla società reclamante dell’autore del gesto non vi è motivo di dubitare anche in rapporto al clima di protesta ingenerato a fine gara dalle decisioni arbitrali ritenute ingiustamente sfavorevoli dalla reclamante, come dalla stessa ammesso anche nel reclamo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 195 del 20/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE NERI VALERIO PER 8 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GREGANTI LUDOVICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 14/11/2024 (Gara: CASTELNUOVESE CALCIO – TRIGORIA del 10/11/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024"