C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 195 del 20/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL CASSINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MIORELLI ELLIOT PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MIORELLI NICCOLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 SGS DEL 28/11/2024 (Gara: REAL CASSINO – ARCE 1932 del 24/11/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL CASSINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MIORELLI ELLIOT PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MIORELLI NICCOLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 SGS DEL 28/11/2024 (Gara: REAL CASSINO – ARCE 1932 del 24/11/2024 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

La società Real Cassino con il presente ricorso espone in via principale come si sono svolti realmente i fatti che hanno determinato i fatti le sanzioni a carico dei due calciatori indicati in epigrafe. Pone in evidenza la reclamante che il calciatore Miorelli Elliot, nel corso del secondo tempo, è stato, erroneamente, per la seconda volta, ammonito per non aver udito il fischio dell’arbitro mentre ha realizzato la rete per la propria squadra. Sempre nel secondo tempo l’arbitro ha espulso direttamente il calciatore Miorelli Niccolò, perché, a suo dire, gli avrebbe rivolto una espressione irriguardosa. Alla luce di quanto sopra la società Real Cassino ritiene che le sanzioni comminate ai due calciatori in argomento siano illegittime, infondate ed inadeguate, perché non vi è stata alcuna volontà, da parte dei predetti di offendere l’arbitro. La ricorrente è convinta di quanto scrive, in quanto ha sempre espresso concetti per tutti i tesserati, di comportamenti rispettosi delle regole sportive, che hanno consentito, nella passata stagione sportiva di vincere la Coppa Disciplina, Detto ciò chiede una riduzione delle squalifiche inflitte ai due calciatori in questione. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale dopo aver letto, con la dovuta attenzione le lagnanze avanzate dalla ricorrente ed il rapporto arbitrale, va innanzitutto precisato che i provvedimenti disciplinari assunti in campo dall’ arbitro quali ammonizioni, non sono reclamabili in alcuna sede. Appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che dall’esame di quanto ha scritto il direttore di gara il calciatore Miorelli Elliot dopo la sua espulsione per doppia ammonizione, ritardava l’uscita dal campo e nel contempo rivolgeva all‘arbitro stesso espressioni irriguardose; successivamente l’altro calciatore Miorelli Niccolò veniva espulso direttamente perché assumeva comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e che, pertanto, correttamente sono stati sanzionati il primo con 5 gare ed il secondo per 4 gare effettive. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

 

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