C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 11/10/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MORIGI WALTER PER 5 GARE E DEI CALCIATORI PETRUCCI LORENZO E DONE ROBERT PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.58 LND DEL 18/09/2024 (Gara: COLLEFERRO CALCIO – CITTA DI CIAMPINO del 14/09/2024 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 80 del 4/10/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MORIGI WALTER PER 5 GARE E DEI CALCIATORI PETRUCCI LORENZO E DONE ROBERT PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.58 LND DEL 18/09/2024 (Gara: COLLEFERRO CALCIO – CITTA DI CIAMPINO del 14/09/2024 – Campionato Under 19 Regionale)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 80 del 4/10/2024
La Polisportiva Città di Ciampino, con il presente reclamo ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo del C.R. Lazio con il C.U. n.58 del 18 settembre 2024, con cui sono stati sanzionati per 5 gare l’allenatore MORIGI Walter e per 4 gare i calciatori PETRUCCI Lorenzo e DONE Robert. Sostiene la reclamante che l’allenatore in argomento al 45 minuto del secondo tempo, in occasione di un probabile calcio di rigore, reclamato dal tecnico, l’arbitro decideva di allontanarlo dal campo e, che lo stesso lasciava il terreno di gioco accettando il provvedimento disciplinare. Per quanto attiene il calciatore PETRUCCI Lorenzo, la società precisa che “gli applausi ironici“, non erano rivolti all’arbitro, ma erano applausi di incoraggiamento ai propri compagni di squadra. Per il calciatore DONE Robert, preliminarmente fa presente la reclamante che non risultava tra i calciatori espulsi e che, a fine gara, raggiugeva immediatamente gli spogliatoi per confrontarsi con il tecnico. Alla luce di quanto sopra riportato, la società ritiene che le sanzioni comminate ai soggetti indicati in epigrafe siano illegittime, infondate, inspiegabili e, comunque, sproporzionate, in quanto l’arbitro non ha subito alcun tipo di violenza fisica e verbale.
Chiede pertanto l’annullamento del contenuto di cui al n. 58 del 14/ 9 / 2024. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dopo aver esaminato, con particolare attenzione gli atti di gara ha accertato che il tecnico MORIGI Walter, a seguito dell’allontanamento rivolgeva al direttore di gara espressioni blasfeme, ed ingiuriose, reiterando tali comportamenti anche quando lasciava il terreno di gioco, insultando, altresì, tesserati avversari. I calciatori PETRUCCI Lorenzo e DONE Robert risultano sanzionati per aver espresso, nei confronti dell’arbitro, frasi ingiuriose. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva non può prendere in considerazione le doglianze avanzate dalla reclamante, in quanto i fatti accertati riportati dall’arbitro nel proprio rapporto evidenziano, in modo inequivocabile, i comportamenti dei soggetto indicati in epigrafe, le cui sanzioni appaiono appena congrue. Ad ogni buon fine si ricorda, altresì, che in tali situazioni, in caso di discordanza tra quanto sostiene la reclamante e quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto, prevale il contenuto di quest’ultimo, che viene considerato fonte unica e privilegiata di prova. Conseguentemente, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.
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