C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 107 del 24/10/2024 – Delibera – PENITRO – SPORTING PONTECORVO

PENITRO - SPORTING PONTECORVO

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 87 del 10/10/2024, relativo al preannuncio di reclamo presentato dalla società SPORTING PONTECORVO, prende in esame il ricorso, ex art.67 CGS, fatto pervenire nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti, con il quale la società lamenta che, nel corso della gara di cui in epigrafe, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, la società PENITRO avrebbe utilizzato un calciatore non tesserato. Nello specifico, secondo i motivi addotti dalla ricorrente, tra i calciatori che hanno preso parte alla gara in oggetto, risulta inserito nella lista della società PENITRO il calciatore LERRO Vincenzo (nato il 19/08/2002) che, in base a quanto affermato dalla ricorrente, non sarebbe tesserato per quest'ultima e, di conseguenza, essere in posizione irregolare ai fini della gara. Per tale ragione, con il ricorso, la società SPORTING PONTECORVO chiede che alla società PENITRO venga comminata la sanzione della perdita della gara. La società PENITRO faceva pervenire proprie controdeduzioni nelle quali, contestando quanto dichiarato dalla reclamante, evidenziava che il calciatore LERRO Vincenzo fosse regolarmente tesserato per la società e che aveva, pertanto, i requisiti per partecipare alla gara in oggetto. La gara si concludeva con il seguente punteggio: PENITRO - SPORTING PONTECORVO 3 - 3. Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato. Quest'Organo giudicante, difatti, ha richiesto all'Ufficio Tesseramento di conoscere la posizione del calciatore LERRO Vincenzo (nato il 19/08/2002 - matr.4491163); dalla documentazione acquisita s evince che lo stesso risulta regolarmente tesserato, a titolo definitivo, per la società PENITRO con decorrenza 3/10/2024, vale a dire in data anteriore alla disputa della gara. Visto l'art.10 CGS;

DELIBERA

1. Di respingere il ricorso proposto dalla società SPORTING PONTECORVO; 2. Di convalidare il punteggio conseguito sul campo, vale a dire PENITRO - SPORTING PONTECORVO 3 - 3; 3. Di incamerare la tassa ricorso.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it