C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 31/10/2024 – Delibera – MENTANA – ROMA CITY F.C. A.S.D.
MENTANA - ROMA CITY F.C. A.S.D.
Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva che la stessa è stata sospesa al 39 del II tempo, sul risultato MENTANA - ROMA CITY FC 1 - 4, in quanto a seguito di una rissa in campo fra calciatori delle due squadre, scoppiata per una condotta violenta del calciatore n. 9 - PILI Matteo - della società Mentana, che benchè espulso dall’arbitro, si rifiutava di uscire dal terreno di gioco. Il calciatore veniva fermato dai propri Dirigenti, ma l'Arbitro, temendo il ripetersi della rissa, decideva la sospensione definitiva della gara, dopo circa 3' di interruzione. Questo Organo giudicante, sentito in sede di supplemento l'Arbitro, rileva: "che al 36' del IIº tempo, a gioco in svolgimento, il n. 9 della società Mentana, PILI Matteo, veniva a contatto con il n. 26 della società Roma City FC, BACO Alexander, il quale insultava l'avversario. Il PILI a questo punto colpiva con un pugno il BACO, facendolo cadere a terra. Si accendeva, pertanto, una rissa che coinvolgeva tesserati di entrambe le società, con i rispettivi Dirigenti che cercavano di separare gli stessi. Dopo 3 minuti l’arbitro tentava di espellere il giocatore n. 9, PILI Matteo (società Mentana) ma non appena estraeva il cartellino rosso dalla tasca, questi si rifiutava di uscire dal campo e scattava verso la panchina della società ospite. Il calciatore veniva tempestivamente fermato dai compagni a lui vicini, che non riuscivano a portarlo fuori dal terreno di gioco nonostante la richiesta al capitano del Mentana. A quel punto l’arbitro decideva di interrompere la gara e non portarla a termine per evitare il rischio di un'altra rissa e di mettere, quindi, a rischio l'incolumità dei calciatori. Lo stesso non riusciva però a mostrare il cartellino rosso né a PILI Matteo, né a BACO Alexander, responsabili dell'inizio della rissa. Al termine della rissa nessun calciatore ha riportato ferite. La decisione di interrompere la gara è stata accolta dai capitani ed entrambi gli allenatori MONTEFERRI Lorenzo (Mentana) e MARINELLI Fabrizio (Roma City FC) che si sono riuniti nello spogliatoio arbitrale per avere chiarimenti sulla vicenda". In considerazione a quanto sopra, l'arbitro non ha messo in atto tutto quanto previsto dal regolamento, poiché avrebbe dovuto chiedere l'intervento di entrambi i capitani e verificare se esistessero o meno le condizioni per riprendere l'incontro. Pertanto, questo Organo giudicante, non rilevando situazioni di particolare pericolo per l'Arbitro e per i tesserati delle due società, avvalendosi del dispositivo di cui all'art.10, comma 5 lett. c) del C.G.S.
DELIBERA
1) di annullare il provvedimento di sospensione della gara di cui in epigrafe adottato dall'Arbitro; 2) di ordinare la ripetizione della gara in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza; 3) di squalificare per n. 4 giornate il calciatore n. 9 della società Mentana, PILI Matteo; 4) di squalificare per n. 1 giornata il calciatore n. 26 della società Roma City F.C., BACO Alexander; 5) di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alle Società MENTANA e ROMA CITY F.C. per il comportamento dei propri calciatori non identificati, che prendevano parte alla rissa.