C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 31/10/2024 – Delibera – SPORTING SAN CESAREO – ROCCA PRIORA RDP CALCIO

SPORTING SAN CESAREO - ROCCA PRIORA RDP CALCIO

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 97 del 17/10/2024; relativa alla gara in epigrafe; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società Sporting San Cesareo, con il quale si deduce che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento poiché "verso lo scadere del tempo regolamentare, veniva assegnato alla A.S.D. San Cesareo un calcio di punizione nella metà campo avversaria, sul punteggio di 1 - 2 per la squadra ospite; sugli sviluppi del calcio di punizione citato la A.S.D. Sporting San Cesareo raggiungeva il pareggio, convalidato dal direttore di gara designato per la sfida, il quale indicava inequivocabilmente il centrocampo per la ripresa del gioco; tuttavia, a seguito delle proteste dei giocatori della squadra ospite, il direttore di gara, indotto in errore, annullava la rete per motivi non del tutto chiari e ripristinava così il risultato di 1 - 2, risultato che restava invariato sino al fischio finale; al termine della sfida, il direttore di gara riconosceva dichiaratamente nel referto di aver commesso un errore tecnico in occasione del gol annullato". Per tale motivo, chiede la ripetizione della gara in oggetto, per errore tecnico dell'arbitro. Nelle memorie difensive la Società Rocca Priora RDP Calcio, invia una dichiarazione sottoscritta dal Sig. CHERUBINI Giordano, in qualità di Dirigente accompagnatore nella gara in oggetto, il quale osserva che "a fine gara entravo nello spogliatoio arbitrale per la consegna dei documenti e del rapportino di gara. Insieme al direttore di gara constatavo la correttezza delle sostituzioni, delle ammonizioni ed espulsioni e attendevo il dirigente della squadra avversaria. Firmavo il rapporto e successivamente lo stesso veniva corretto con dichiarazione scritta di suo pugno e non sottoscritta da me in quanto non ritenevo corretto il ruolo ed il modo e la dicitura della suddetta dichiarazione". Viene altresì allegata anche una dichiarazione dell'allenatore della medesima società, sig. CIERVO Domenico, il quale prima descrive quanto a suo dire accaduto in campo, nell'occasione della rete annullata dall'arbitro alla società A.S.D. Sporting San Cesareo e successivamente aggiunge che il sig. CHERUBINI al termine della gara gli avrebbe riferito che "avrebbe firmato il rapporto di fine gara stilato dal direttore e successivamente un dirigente del San Cesareo scriveva nelle note del documento, nonostante i due dirigenti avessero già apposto le loro firme, una contestazione dettata da uno dei due soggetti presenti nello spogliatoio che si dichiarava direttore sportivo della società. La contestazione era riferita all'episodio a loro dire della rete prima concessa e poi annullata". L'allenatore sig. Ciervo conclude che attraverso la porta dello spogliatoi aperta vedeva le persone discutere animatamente con l'arbitro e per non creare problemi si allontanava. Richiesto, pertanto, supplemento al Direttore di gara in merito all'accaduto, lo stesso dichiarava "a fine gara il "direttore generale" della società San Cesareo, che non era iscritto in lista si presenta davanti allo spogliatoio e mi informa che avrei commesso un errore tecnico nella decisione relativa al gol annullato e che avrebbe fatto ricorso. Sono rientrato nello spogliatoio, ho compilato e firmato il rapportino e sono andato a chiamare i rispettivi dirigenti. Per primi sono arrivati quelli del Rocca Priora che hanno firmato il rapportino, quindi sono entrati anche il dirigente ed il "direttore generale" del San Cesareo, ribadendo che avrebbero fatto ricorso. Quest'ultimo ha iniziato a discutere anche con i dirigenti dell'altra società ed io li ho invitati ad uscire. A quel punto ha voluto il rapportino dicendomi che avrebbero scritto tutto l'accaduto relativo al gol annullato, che io ed il dirigente della società Rocca Priora avevamo già firmato, ma solo nella parte relativa a ciò che avevo scritto io, non la scritta laterale fatta dalla società San Cesareo". Il ricorso è infondato.

Difatti, preliminarmente, si rappresenta che gli atti ufficiali di gara consistono nel referto dell'arbitro con eventuali supplementi dello stesso e, laddove siano presenti, i rapporti degli Assistenti Arbitrali ufficiali. Pertanto, visto quanto sopra, ai sensi dell'art.65, lett. b) del C.G.S., i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità di svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottati in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questo.

PQM DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società A.S.D. Sporting San Cesareo; 2. di convalidare il risultato acquisito sul campo: A.S.D. Sporting San Cesareo - Rocca Priora RDP Calcio 1 - 2 3. di comminare alla società A.S.D. Sporting San Cesareo l'ammenda di Euro 150,00 per la presenza, a fine gara, di persona non identificata, qualificatasi quale "direttore generale" della stessa, che entrava indebitamente nello spogliatoio dell'Arbitro protestando; 4. di inibire fino al 15/11/2024 il dirigente Prestiti Emiliano per mancata assistenza all’arbitro in occasione dell’episodio di fine gara. 5. Il contributo va incamerato.

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